LEGGE 27 dicembre 1977, n. 1084

Type Legge
Publication 1977-12-27
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile

1970.((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 36 della convenzione medesima.

((1))

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - LATTANZIO - ANTONIOZZI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO --------------- AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione

internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.

Convention

CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE AU CONTRAT DE VOYAGE (CCV) Parte di provvedimento in formato grafico ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.

Convenzione-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N. B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE INTERNAZIONALE RELATIVA AI CONTRATTI DI VIAGGIO (CCV) Gli Stati Parti della presente Convenzione, Constatando lo sviluppo del turismo ed il suo ruolo economico e sociale, Riconoscendo la necessita' di stabilire delle disposizioni uniformi in materia di contratti di viaggio, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. Ai sensi della presente Convenzione si intende per: 1. Contratto di viaggio: sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia un contratto di intermediario di viaggio. 2. Contratto di organizzazione di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un'altra per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca. 3. Contratto di intermediario di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi. Non sono considerati come contratti di intermediario di viaggio le operazioni "interline" o altre operazioni simili fra vettori. 4. Prezzo: qualunque pagamento in contanti, in natura o sotto forma di prestazioni dirette o indirette di qualsiasi tipo. 5. Organizzatore di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma l'impegno definito al paragrafo 2, sia a titolo di attivita' principale o meno, sia a titolo professionale o meno. 6. Intermediario di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma l'impegno definito al paragrafo 3, sia a titolo di attivita' principale o meno, sia a titolo professionale o meno. 7. Viaggiatore: qualunque persona che usufruisca di una delle prestazioni definite ai paragrafi 2 e 3, sia che il contratto sia stipulato o che il prezzo sia pagato da lei o da chi per lei. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.

Convenzione-art. 2

ARTICOLO 2. 1. La presente Convenzione si applica a qualunque contratto di viaggio concluso da un organizzatore di viaggi o da un intermediario di viaggi qualora la sua sede di lavoro principale, o in mancanza di tale sede, il suo domicilio abituale o la sede di lavoro per tramite della quale il contratto di viaggio e' stato concluso, si trovi in uno Stato contraente. 2. La presente Convenzione si applica senza pregiudizio delle legislazioni speciali che stabiliscono trattamenti piu' favorevoli per certe categorie di viaggiatori. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.

Convenzione-art. 3

ARTICOLO 3. Nell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti definiti all'articolo 1, l'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi proteggono i diritti e gli interessi dei viaggiatori secondo i principi generali del diritto e i buoni usi in questo campo. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.

Convenzione-art. 4

ARTICOLO 4. In vista dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti definiti all'articolo 1, il viaggiatore deve in particolare fornire tutte le necessarie informazioni che gli sono espressamente richieste e rispettare i regolamenti relativi al viaggio, al soggiorno o a qualsiasi altro servizio. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.

Convenzione-art. 5

ARTICOLO 5. L'organizzatore di viaggi e' tenuto a rilasciare un documento di viaggio portante la sua firma che puo' essere sostituita da un timbro. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.

Convenzione-art. 6

ARTICOLO 6. 1. Il documento di viaggio contiene le seguenti indicazioni: a) luogo e data di emissione; b) nome e indirizzo dell'organizzatore di viaggi; c) nome del viaggiatore o dei viaggiatori e, se il contratto e' stato effettuato da un'altra persona, nome di quest'ultima; d) luoghi e date di inizio e termine del viaggio come pure dei soggiorni; e) tutte le precisazioni necessarie relative al trasporto, al soggiorno come pure a tutti gli altri servizi accessori compresi nel prezzo; f) se e' il caso, il numero minimo di viaggiatori richiesto; g) il prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti nel contratto; h) circostanze e condizioni in cui il viaggiatore potra' chiedere l'annullamento del contratto; i) qualunque clausola che stabilisca una competenza arbitrale stipulata ai sensi dell'articolo 29; j) la dichiarazione che il contratto e' sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della presente Convenzione; k) tutte le altre indicazioni che le parti, di comune accordo, giudicano utile di inserire. 2. Qualora tutte o una parte delle indicazioni previste al paragrafo 1 figurino in un programma consegnato al viaggiatore, il documento di viaggio potra' contenere un semplice riferimento ad esso; qualsiasi modifica a tale programma dovra' essere menzionata nel documento di viaggio. ((1))

Convenzione-art. 7

ARTICOLO 7. 1. Il documento di viaggio fa fede, fino a prova contraria, delle condizioni del contratto. 2. La violazione da parte dell'organizzatore di viaggi degli obblighi che gli competono ai sensi degli articoli 5 o 6, non intacca l'esistenza ne' la validita' del contratto che resta regolato dalla presente Convenzione. L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio derivante da questa violazione. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.

Convenzione-art. 8

ARTICOLO 8. Salvo accordo contrario delle parti, il viaggiatore potra' farsi sostituire da un'altra persona per la esecuzione del contratto, a condizione che questa persona soddisfi le esigenze particolari relative al viaggio o al soggiorno e che il viaggiatore indennizzi l'organizzatore di viaggi di tutte le spese causate da questa sostituzione, incluse le somme non rimborsabili dovute a terzi. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.

Convenzione-art. 9

ARTICOLO 9. Il viaggiatore puo' annullare il contratto in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, a condizione di indennizzare l'organizzatore di viaggi conformemente alla legislazione nazionale o secondo le disposizioni del contratto. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.

Convenzione-art. 10

ARTICOLO 10. 1. L'organizzatore di viaggi puo', senza indennita', annullare il contratto, totalmente o parzialmente, qualora prima o durante l'esecuzione del contratto si manifestino circostanze di carattere eccezionale che l'organizzatore di viaggi non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto e che, se le avesse conosciute in quel momento, gli avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo. 2. L'organizzatore di viaggi puo' ugualmente annullare il contratto senza indennita' quando il numero minimo di viaggiatori previsto nel documento di viaggio non e' stato raggiunto, a condizione che queste fatto sia portato a conoscenza del viaggiatore almeno 15 giorni prima della data alla quale il viaggio o il soggiorno doveva avere inizio. 3. In caso di annullamento del contratto prima della sua esecuzione, l'organizzatore di viaggi deve rimborsare integralmente qualunque pagamento incassato dal viaggiatore. In caso di annullamento del contratto in corso di esecuzione, l'organizzatore di viaggi deve prendere tutte le misure necessarie nell'interesse del viaggiatore; inoltre le parti sono tenute a indennizzarsi a vicenda in maniera equa. ((1))

Convenzione-art. 11

ARTICOLO 11. 1. L'organizzatore di viaggi non puo' aumentare il prezzo globale se non in conseguenza di variazioni del corso dei cambi o delle tariffe dei vettori e a condizione che questa possibilita' sia stata prevista nel documento di viaggio. 2. Se l'aumento del prezzo globale eccede il 10%, il viaggiatore puo' annullare il contratto senza indennizzo ne' rimborso. In questo caso, il viaggiatore ha diritto al rimborso di tutte le somme da lui pagate all'organizzatore di viaggi. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.

Convenzione-art. 12

ARTICOLO 12. L'organizzatore di viaggi risponde degli atti e delle omissioni dei suoi impiegati e agenti, qualora agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, come se fossero suoi propri atti o sue proprie omissioni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.

Convenzione-art. 13

ARTICOLO 13. 1. L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente. 2. Senza pregiudizio della determinazione di quali persone abbiano diritto di agire e di quali siano i rispettivi diritti, l'indennita' dovuta in applicazione del paragrafo 1 e' limitata per ciascun viaggiatore a: 50.000 franchi per danno alle persone; 2.000 franchi per danno alle cose; 5.000 franchi per qualsiasi altro danno. Ciascuno Stato contraente puo' comunque fissare un limite superiore relativamente ai contratti stipulati per il tramite di un'agenzia che si trovi nel suo territorio. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.

Convenzione-art. 14

ARTICOLO 14. L'organizzatore di viaggi che effettua personalmente i servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore conformemente alle disposizioni che regolano detti servizi. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.

Convenzione-art. 15

ARTICOLO 15. 1. L'organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale di questi servizi, conformemente alle disposizioni che li regolano. Lo stesso avviene per qualunque pregiudizio causato al viaggiatore nel corso dell'esecuzione di queste prestazioni, salvo che l'organizzatore di viaggi non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente nella scelta della persona che esegue il servizio. 2. Quando le disposizioni menzionate al paragrafo 1 non prevedono una limitazione all'indennita' dovuta dall'organizzatore di viaggi, questa indennita' e' fissata conformemente all'articolo 13, paragrafo 2. 3. Qualora l'organizzatore di viaggi abbia indennizzato il viaggiatore per il pregiudizio che gli e' stato causato, e' surrogato in tutti i diritti e azioni che il viaggiatore puo' avere contro terzi responsabili di tale pregiudizio. Il viaggiatore e' tenuto a facilitare il ricorso dell'organizzatore di viaggi fornendogli i documenti e le informazioni in suo possesso e cedendogli, quando sia il caso, i suoi diritti. 4. Il viaggiatore ha diritto a un'azione diretta contro terzi responsabili per un indennizzo totale o complementare del pregiudizio da lui subito. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.

Convenzione-art. 16

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