LEGGE 27 dicembre 1977, n. 1086
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo militare provvisorio dell'Etiopia socialista, con allegato, firmato ad Addis Abeba l'8 novembre 1975, riguardante i servizi aerei tra l'Italia e l'Etiopia.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XVI dell'accordo stesso.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - LATTANZIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Agreement
AGREEMENT between the Government of the italian Republic and the Provisional Military Government of Socialist Ethiopia Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello dell'accordo in lingua inglese. ACCORDO tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo militare provvisorio dell'Etiopia socialista Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo militare provvisorio dell'Etiopia socialista (qui di seguito indicati "Parti Contraenti") avendo ratificato la Convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, ed essendo desiderosi di concludere un accordo allo scopo di stabilire servizi aerei fra ed oltre i loro rispettivi territori, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I. Ai fini del presente Accordo, salvo che il contesto richieda altrimenti: a) il termine "la Convenzione" significa la Convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e comprende ogni allegato adottato in base all'articolo 90 di della Convenzione ed ogni emendamento degli allegati o della Convenzione in base agli articoli 90 e 94 di essa; b) il termine "Autorita' aeronautiche" significa, nel caso dell'Italia, il Ministero dei trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione civile e nel caso dell'Etiopia, la Civil Aviation Administration, ed in entrambi i casi ogni persona od ente autorizzato a svolgere le funzioni attualmente esercitate dalle summenzionate autorita'; c) il termine "Impresa designata" significa una compagnia aerea che sia stata designata da una Parte contraente, conformemente all'articolo III del presente Accordo per l'esercizio dei servizi aerei sulle rotte, specificate in tale notifica; d) i termini "territorio", "servizio aereo" "servizi aerei internazionali" e "scalo per scopi non di traffico" avranno i significati loro rispettivamente assegnati articoli 2 e 96 della Convenzione.
Accordo - art. II
ARTICOLO II. 1. Ciascuna Parte contraente accorda all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente Accordo allo scopo di stabilire servizi aerei sulle rotte specificate nell'allegato del presente Accordo (qui di seguito rispettivamente indicati "servizi concordati" e "rotte specificate"). I servizi concordati possono essere inaugurati immediatamente oppure in una data ulteriore, subordinatamente alle disposizioni dell'articolo III del presente Accordo. 2. Subordinatamente alle disposizioni del presente Accordo, l'Impresa designata da ciascuna Parte contraente godra' dei seguenti privilegi: a) di volare attraverso il territorio dell'altra Parte contraente senza atterrare; b) di atterrare nel territorio dell'altra Parte contraente per scopi non di traffico; c) di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte contraente nell'esercizio di un servizio concordato su di una rotta nell'allegato del presente Accordo, allo scopo di scaricare e caricare in traffico internazionale passeggeri, merci o posta provenienti o destinati al territorio dell'altra Parte contraente o di un Paese terzo. 3. Nulla nel paragrafo 2 del presente articolo sara' inteso nel senso di conferire all'Impresa di una Parte contraente il privilegio di caricare, sul territorio dell'altra Parte contraente passeggeri, merci e posta destinati ad un altro punto del territorio di tale altra Parte contraente. 4. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di una Parte contraente relativi all'ingresso nel proprio territorio od alla partenza da esso di aeromobili o di servizi aerei impiegati nella navigazione aerea internazionale oppure relativi all'impiego di tali aeromobili o servizi aerei quando essi si trovano all'interno del proprio territorio, si applicheranno agli aeromobili ed ai servizi concordati della Impresa designata dall'altra Parte contraente. 5. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di ciascuna Parte contraente relativi all'ammissione sul proprio territorio, al soggiorno ed alla partenza di passeggeri, equipaggi, merci e poste quali i regolamenti concernenti l'ingresso, la partenza, l'emigrazione, l'immigrazione, la dogana e la sanita' saranno applicabili ai passeggeri, merci e posta trasportati dagli aeromobili della Compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente mentre si trova all'interno del proprio territorio.
Accordo - art. III
ARTICOLO III. 1. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di designare per iscritto - per il tramite delle autorita' aeronautiche - all'altra Parte contraente un'impresa allo scopo di esercire i servizi concordati sulle rotte specificate. 2. Non appena ricevuta la designazione, l'altra Parte contraente, per il tramite delle proprie Autorita' aeronautiche e subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, concedera' senza indugio all'impresa designata la debita autorizzazione di esercizio. 3. Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere all'impresa designata dell'altra Parte contraente di dimostrare loro di essere in grado di adempiere le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti che esse normalmente applicano all'attivita' di trasporto aereo ed all'esercizio di servizi aerei commerciali internazionali. 4. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di rifiutarsi di accettare la designazione di una Impresa o di ritirare o revocare la concessione ad una Impresa dei privilegi specificati nel paragrafo 2 dello articolo II del presente Accordo o di imporre le condizioni appropriate che potra' ritenere necessarie all'esercizio di tali privilegi da parte di una Impresa, qualora non sia convinta che la parte sostanziale della proprieta' ed il controllo effettivo di tale impresa siano nelle mani della Parte contraente o di cittadini della Parte contraente che ha designato la compagnia aerea. 5. L'Impresa cosi' designata ed autorizzata puo' cominciare ad esercire i servizi concordati in ogni momento, subordinatamente alle disposizioni dell'articolo VIII. 6. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di ritirare o di revocare l'autorizzazione di esercizio o di imporre le condizioni appropriate che essa possa ritenere necessarie nel caso in cui l'Impresa designata non si conformi alle leggi od ai regolamenti della Parte contraente che concede i detti privilegi, e nel caso in cui, a giudizio della suddetta parte, non siano soddisfatte le condizioni cui e' subordinata la concessione dei diritti in base al presente Accordo. Tale azione potra' essere esercitata soltanto dopo consultazione tra le due Parti contraenti e tale consultazione avra' inizio entro un periodo di sessanta giorni dalla data della richiesta.
Accordo - art. IV
ARTICOLO IV. 1. I certificati di navigabilita', i brevetti di abilitazione, e le licenze rilasciate da una Parte contraente o rese valide e ancora in vigore saranno riconosciuti validi dall'altra Parte contraente. 2. Ogni Parte contraente si riserva tuttavia il diritto di rifiutarsi di riconoscere, per quanto riguarda il sorvolo del proprio territorio, i brevetti di abilitazione e le licenze, concessi ai propri cittadini dalla altra Parte contraente o da un Paese terzo.
Accordo - art. V
ARTICOLO V. Allo scopo di prevenire pratiche discriminatorie e di assicurare la uguaglianza di trattamento doganale e fiscale alle Imprese di entrambe le Parti contraenti, si conviene che: a) gli aeromobili dell'impresa designata di una Parte contraente, impiegati nei servizi concordati, saranno ammessi nel territorio dell'altra Parte contraente e ne potranno partire, in esenzione dei dazi doganali ed altri oneri fiscali; b) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio ed il normale equipaggiamento di bordo degli aeromobili dell'Impresa designata da una Parte contraente per esercire i servizi concordati, saranno ammessi nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione di dazi doganali ed altri oneri fiscali anche qualora essi siano consumati od usati da detti aeromobili durante voli sul detto territorio. Tali rifornimenti non possono essere sbarcati senza il consenso delle autorita' doganali dell'altra Parte contraente; c) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio ed il normale equipaggiamento di bordo introdotti nel territorio di una Parte contraente ad esclusivo uso degli aeromobili dell'impresa designata dell'altra Parte contraente che opera i servizi aerei convenuti, sono esenti da dazi doganali ed altri oneri fiscali subordinatamente alle disposizioni doganali normalmente applicate in detto territorio; d) il carburante ed i lubrificanti trasportati a bordo di un aeromobile della compagnia aerea di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte contraente, sono esenti da dazi doganali ed altri oneri fiscali a condizione che siano osservate le disposizioni doganali in vigore nel detto territorio; e) i rifornimenti che, conformemente alle disposizioni contenute nei paragrafi precedenti, godono di esenzione doganale e fiscale, non possono essere usati a scopi diversi da quelli relativi ai servizi di volo, e saranno riesportati nel caso in cui essi non possano essere usati, a meno che non ne fosse promossa la loro nazionalizzazione, in base alle norme in vigore sul territorio della Parte contraente interessata. In attesa del loro uso e della loro assegnazione essi resteranno sotto il controllo delle autorita' doganali; f) le disposizioni del presente articolo saranno applicabili anche ai servizi "charter" effettuati tra i due Paesi.
Accordo - art. VI
ARTICOLO VI. 1. Le imprese designate di entrambi le Parti contraenti dovranno avere imparziali ed uguali opportunita' di esercire i servizi concordati sulle rotte specificate fra i loro rispettivi territori ed oltre. 2. Nell'esercire i servizi concordati, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente dovra' tener conto degli interessi dell'Impresa dell'altra Parte contraente in modo da non influire indebitamente sui servizi forniti da quest'ultima sulle rotte specificate o su di una parte di esse.
Accordo - art. VII
ARTICOLO VII. I servizi concordati forniti dalle compagnie aeree designate di entrambe le Parti contraenti dovranno mantenere un ragionevole rapporto con le esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate ed avranno quale loro obiettivo primario, quello di offrire ad un fattore di carico ragionevole, una capacita' adeguata a far fronte alle esigenze contenenti ed a quelle ragionevolmente previste del trasporto di passeggeri, merci e posta fra il territorio della Parte contraente che ha designato l'impresa ed il territorio dei Paesi di destinazione. Le disposizioni per il trasporto di passeggeri, merci e posta, caricati e scaricati in punti situati nei territori di Paesi terzi sulle rotte specificate, saranno adottate conformemente al principio generale che la capacita' deve essere in relazione a: a) le esigenze del traffico tra i Paesi d'origine ed i Paesi di destinazione; b) le esigenze di esercizio delle linee a lungo percorso (through airline operation); c) le esigenze di traffico dell'area attraversata dall'Impresa, tenuto conto degli interessi di altri servizi di trasporto stabiliti da imprese degli Stati compresi in tale area. Prima dell'inaugurazione dei servizi convenuti, e per i successivi cambiamenti di capacita', le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti si accorderanno per la pratica applicazione dei principi contenuti nei paragrafi precedenti del presente articolo per l'esercizio dei, servizi concordati da parte delle Imprese designate.
Accordo - art. VIII
ARTICOLO VIII. 1. Le tariffe di ogni servizio concordato saranno stabilite in misura ragionevole, tenendo in debita considerazione tutti i fattori ad esse connessi, compreso il costo di esercizio, un profitto ragionevole, le caratteristiche del servizio (come i livelli di velocita' e di confort) e qualora appaia conveniente, le tariffe di altre Imprese per qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe saranno fissate in conformita' delle disposizioni seguenti del presente articolo. 2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo dovranno essere, se possibile, concordate con riguardo a ciascuna delle rotte specificate (qualora cio' appaia opportuno, in consultazione con altre imprese operanti su tutta o parte di tale rotta). Tale accordo sara' raggiunto mediante la procedura di fissazione delle tariffe della International Air Transport Association (IATA). 3. Ogni tariffa cosi' concordata dovra' essere sottoposta all'approvazione delle autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno trenta giorni prima della data proposta per la sua introduzione. Questo periodo puo' essere ridotto in casi particolari con l'accordo delle autorita' aeronautiche. 4. In caso di disaccordo tra le imprese designate sulle tariffe, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti cercheranno di determinarle mediante accordo fra di loro. 5. Se le autorita' aeronautiche non possono accordarsi sulla approvazione di alcune tariffe ad essi sottoposte in base al paragrafo 3 del presente articolo, oppure sulla determinazione di alcune tariffe in base al paragrafo 4, la controversia sara' composta conformemente alle disposizioni dell'articolo X del presente Accordo. 6. a) Nessuna tariffa entrera' in vigore se le autorita' aeronautiche di ciascuna Parte contraente non sono soddisfatte di esse, ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo X del presente Accordo: b) le tariffe che siano state stabilite conformemente alle disposizioni del presente articolo, resteranno in vigore finche' non siano stabilite nuove tariffe conformemente alle disposizioni del presente articolo.
Accordo - art. IX
ARTICOLO IX. Se una delle Parti contraenti ritiene desiderabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, essa puo' chiedere consultazioni fra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti e tali consultazioni dovranno aver luogo entro settanta giorni dalla data della richiesta. Qualora le autorita' aeronautiche raggiungano un accordo su di un emendamento del presente Accordo, tale emendamento entrera' in vigore non appena confermato mediante uno scambio di note diplomatiche.
Accordo - art. X
ARTICOLO X. 1. Qualora sorga una controversia tra le Parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo le Parti contraenti dovranno sforzarsi in primo luogo di comporla mediante negoziati fra di loro. 2. Se le Parti contraenti non riescono a raggiungere un accordo mediante negoziati, a) esse possono convenire di deferire la controversia alla decisione di un tribunale arbitrale nominato di comune accordo tra di loro o ad un'altra persona o ente, oppure b) se esse non si accordano in tal senso, oppure se dopo di essersi accordate di deferire la controversia ad un tribunale arbitrale, esse non hanno raggiunto un accordo quanto alla composizione di esso, ciascuna Parte contraente puo' sottoporre la controversia alla decisione di qualsiasi tribunale competente e decidere che possa essere istituito nell'ambito dell'International Civil Aviation Organization (ICAO), oppure, qualora tale tribunale non esista, al Consiglio della detta Organizzazione. 3. Le Parti contraenti si impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione adottata in base al paragrafo 2 del presente articolo. 4. Qualora e fintanto che una Parte contraente o l'Impresa designata di una Parte contraente non si conformi ad una decisione adottata in base al paragrafo 2 del presente articolo, l'altra Parte contraente puo' limitare, ritirare o revocare qualsiasi diritto o privilegio concesso in virtu' del presente Accordo alla Parte contraente in difetto od alla Impresa designata di tale Parte contraente.
Accordo - art. XI
ARTICOLO XI. Nell'eventualita' della conclusione di una Convenzione generale multilaterale relativa al trasporto aereo alla quale aderiscano entrambe le Parti contraenti, il presente Accordo sara' emendato in modo da conformarsi alle disposizioni di tale Convenzione.
Accordo - art. XII
ARTICOLO XII. Ciascuna Parte contraente concede all'Impresa designata dell'altra Parte contraente il diritto di trasferire liberamente senza indugio, al tasso di cambio ufficiale, i profitti netti guadagnati da tale Impresa nel proprio territorio, concernenti il trasporto di passeggeri, posta e merci.
Accordo - art. XIII
ARTICOLO XIII. 1. Ciascuna Parte contraente accordera' all'Impresa designata dell'altra Parte contraente, su basi di reciprocita', il diritto di mantenere nel punto specificato nella tabella delle rotte sul territorio dell'altra Parte contraente gli uffici ed il personale amministrativo, commerciale e tecnico scelto fra i cittadini di una o di entrambe le Parti contraenti che possa essere ritenuto necessario per le esigenze della Impresa designata. 2. Il personale dell'altra Parte contraente sara' soggetto alle leggi relative all'ammissione ed al soggiorno, sul territorio dell'altra Parte contraente, quali le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative applicabili in tale territorio. 3. Il numero dei membri del personale di cui al paragrafo 2 del presente articolo sara' soggetto alla approvazione delle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti. 4. Ciascuna Parte contraente accordera' a detti uffici ed al personale costituito da cittadini dell'altra Parte contraente anche ogni assistenza necessaria al soggiorno di tale personale sul territorio in questione.
Accordo - art. XIV
ARTICOLO XIV. Ciascuna Parte contraente puo' notificare in ogni momento all'altra che desidera porre termine al presente Accordo. Tale notifica sara' comunicata contemporaneamente alla "International Civil Aviation Organization" (ICAO). Ove venga inviata tale notifica, il presente Accordo avra' termine dodici mesi dopo la data di riferimento della notifica da parte dell'altra Parte contraente a meno che la notifica di porre termine all'accordo sia ritirata di comune accordo prima della scadenza di dotto periodo. Qualora manchi accusa di ricezione da parte dell'altra Parte contraente, la notifica sara' considerata come ricevuta quindici giorni dopo il suo ricevimento da parte della "International Civil Aviation Organisation" (ICAO).
Accordo - art. XV
ARTICOLO XV. Il presente Accordo ed ogni emendamento dello stesso sara' registrato presso il Consiglio dell'"International Civil Aviation Organization" (ICAO).
Accordo - art. XVI
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