DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1977, n. 1093
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la difesa, per le poste e le telecomunicazioni e per la marina mercantile; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 13, all'accordo regionale relativo all'utilizzazione da parte del servizio di radiodiffusione di frequenze nelle bande delle onde ettometriche nelle regioni 1 e 3 e nelle bande delle onde chilometriche nella regione 1, con due allegati, un protocollo finale e tre protocolli addizionali, firmato a Ginevra il 22 novembre 1975 nel corso della Conferenza amministrativa regionale di radiodiffusione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - LATTANZIO - COLOMBO - RUFFINI
Visto, il Guardasigilli BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1978
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 11
Accord Regional
ACCORD REGIONAL Relatif a' l'utilisation par le service de radiodiffusion de frequences dans les bandes des ondes hectometriques dans les Regions I et 3 et dans les bandes des ondes kilometriques dans la Region 1. Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo. ACCORDO REGIONALE RELATIVO ALL'UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO DI RADIODIFFUSIONE DI FREQUENZE NELLE BANDE DELLE ONDE HECTOMETRICHE NELLE REGIONI 1 E 3 E NELLE BANDE DELLE ONDE KILOMETRICHE NELLA REGIONE 1. PREAMBOLO Allo scopo di facilitare le relazioni, la reciproca comprensione e la cooperazione nel campo della radiodiffusione ad onde kilometriche ed hectometriche; In vista di migliorare l'utilizzazione delle bande di frequenze attribuite al servizio di radiodiffusione e di assicurare cosi' una recezione soddisfacente delle emissioni di questo servizio per tutti i Paesi; Riconoscendo che tutti i Paesi, grandi e piccoli, sono uguali nei diritti e che la messa in opera del presente accordo dovra' soddisfare nel miglior modo possibile i bisogni di tutti i Paesi ed in particolare i bisogni dei Paesi in via di sviluppo; I delegati dei membri dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni menzionati qui appresso, riuniti a Ginevra per una conferenza amministrativa regionale convocata conformemente alle disposizioni della convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), hanno adottato sotto riserva dell'approvazione delle loro rispettive autorita' competenti, le seguenti disposizioni relative al servizio di radiodiffusione nelle regioni 1 e 3 per le bande delle onde hectometriche e nella regione i per le bande delle onde kilometriche. (Omissis). (Si omettono i nomi dei Paesi membri dell'UIT partecipanti alla Conferenza). Articolo 1 Definizioni nel seguito delle presenti disposizioni Il termine Unione designa l'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Il termine Segretario generale designa il Segretario generale dell'Unione. La sigla I.F.R.B. designa il Comitato internazionale di registrazione delle frequenze. La sigla C.C.I.R. designa il Comitato consultivo internazionale delle radiocomunicazioni. Il termine convenzione designa la convenzione internazionale delle telecomunicazioni. Il termine regolamento designa il regolamento delle radiocomunicazioni allegato alla convenzione. I termini regioni 1 e 3 designano le zone geografiche definite al n. 126 ed ai numeri 128 e 132 del regolamento di radiocomunicazioni, Ginevra, 1959. Il termine accordo designa l'insieme costituito dal presente accordo ed i suoi allegati. Il termine piano designa il piano e le appendici che costituiscono l'allegato 1 al presente accordo. Il termine membro contraente designa ogni membro dell'Unione che abbia approvato l'accordo o che vi abbia aderito. Il termine amministrazione designa ogni servizio o ufficio governativo responsabile delle misure da prendere per eseguire gli obblighi della convenzione e del regolamento.
Accordo - art. 2
Articolo 2 Bande di frequenze Le disposizioni del presente accordo si applicano alle bande di frequenze comprese tra 150 e 285 KHZ e tra i 525 e 1605 KHZ attribuite al servizio di radiodiffusione secondo l'articolo 5 del regolamento delle radiocomunicazioni, Ginevra, 1959.
Accordo - art. 3
Articolo 3 Esecuzione dell'accordo 1. I membri contraenti adottano per le loro stazioni di radiodiffusione funzionanti nelle regioni 1 e 3 nelle bande di frequenze facenti oggetto del presente accordo, le caratteristiche definite nel piano. 2. I membri contraenti non potranno procedere alla messa in servizio d'assegnazioni conformi al piano, modificare le caratteristiche tecniche delle stazioni specificate nel piano o mettere in servizio nuove stazioni, solo alle condizioni indicate agli articoli 4 e 5 del presente accordo vedi risoluzione n. 7). 3. I membri contraenti s'impegnano a studiare di concerto le misure necessarie in vista di ridurre i disturbi nocivi che potranno risultare dall'applicazione dell'accordo.
Accordo - art. 4
Articolo 4 Procedura relativa alle modifiche al piano 1. Allorche' un membro contraente si propone di apportare una modificazione al piano, vale a dire: modificare le caratteristiche d'una assegnazione di frequenza ad una stazione di radiodiffusione figurante nel piano, che questa stazione sia in servizio o no; mettere in servizio un'assegnazione di frequenza ad una stazione di radiodiffusione non figurante nel piano; modificare le caratteristiche di una assegnazione di frequenza ad una stazione di radiodiffusione per la quale la procedura del presente articolo e' stata applicata con successo, che questa stazione sia in funzione o no; annullare un'assegnazione di frequenza ad una stazione di radiodiffusione; la seguente procedura e' applicata prima di ogni notificazione ai termini dell'articolo 9 del regolamento o dell'articolo corrispondente al regolamento radiocomunicazioni in vigore (vedi l'articolo 5 del presente accordo). 2. Nel seguito del presente articolo, l'espressione "assegnazione conforme all'accordo" designa ogni assegnazione di frequenza figurante nel piano o per la quale la procedura del suddetto articolo e' stata applicata con successo. 3. Progetti di modificazione delle caratteristiche di una assegnazione o progetti di messa in servizio di una nuova assegnazione. 3.1. Ogni amministrazione che prevede la modifica delle caratteristiche di una assegnazione o l'attivazione di una nuova assegnazione ricerca l'accordo di ogni altra amministrazione della quale una assegnazione conforme all'accordo, nello stesso canale o in un canale adiacente, e' considerata d'influenza sfavorevole (vedi i paragrafi 3.2.5. e 3.3.1.). 3.2. Canali diversi da quelli per emittenti a bassa potenza. 3.2.1. Ogni amministrazione che prevede la modifica delle caratteristiche di una assegnazione o l'attivazione di una nuova assegnazione ne informa l'I.F.R.B. comunicandogli le caratteristiche relative alla modificazione o all'aggiunta, nella forma adottata nel piano e sue appendici. 3.2.1.1. Quando la modifica proposta e' compresa nei limiti definiti al paragrafo 3.2.9., conviene far riferimento al paragrafo suddetto. 3.2.1.2. In ogni altro caso, allo scopo di pervenire all'accordo previsto al paragrafo 3.1., l'amministrazione comunica all'I.F.R.B. il nome delle amministrazioni con le quali essa ritiene che l'accordo debba essere ricercato, come pure i nomi delle amministrazioni con le quali e' gia' stato concluso un accordo. 3.2.2. L'I.F.R.B. stabilisce, con l'ausilio dell'annesso 2 all'accordo, le amministrazioni le cui assegnazioni di frequenza conformi all'accordo sono considerate come sfavorevolmente influenzate ai sensi del paragrafo 3.2.5. L'I.F.R.B. comunica immediatamente i risultati dei suoi calcoli all'amministrazione che si propone di apportare la modifica al piano. L'I.F.R.B. include il nome di queste amministrazioni nelle informazioni ricevute e pubblica il tutto in una sezione speciale della sua circolare settimanale. 3.2.3. L'I.F.R.B. indirizza un telegramma alle amministrazioni menzionate nella sezione speciale della circolare settimanale attirando la loro attenzione sulla pubblicazione di queste informazioni e comunica loro il risultato dei suoi calcoli. 3.2.4. Ogni amministrazione che considera che dovra' figurare nella lista delle amministrazioni per le quali un'assegnazione di frequenza e' considerata influenzata sfavorevolmente puo' domandare, dandone le motivazioni all'I.F.R.B. di includerla in questa lista. Una copia della domanda deve essere inviata all'amministrazione che esamina la modificazione al piano. 3.2.5. Ogni assegnazione puo' essere considerata influenzata sfavorevolmente allorche' il SUO campo utilizzabile si trova aumentato di un valore uguale o superiore a 0,5 dB a causa di un progetto di modifica al piano. Il campo utilizzabile e' calcolato in ciascun punto del contorno della zona di servizio che risulta dall'assegnazione inizialmente iscritta nel piano; allorche' essa e' fatta oggetto d'una modifica conforme all'accordo, il calcolo tiene conto di questa modifica. L'aumento del campo utilizzabile e' calcolato conformemente all'allegato 2 dell'accordo. 3.2.6. Ogni amministrazione che ricerca un accordo secondo i termini del paragrafo 3.1. per un orario di funzionamento di una stazione limitato alle ore del giorno puo' utilizzare, secondo un mutuo accordo con le amministrazioni aventi assegnazioni sfavorevolmente influenzate, il metodo di calcolo scientifico definito ai paragrafi 3.3.4.3. o 3.4.3.3., secondo i casi previsti nell'allegato 2 all'accordo. 3.2.7. Ogni amministrazione puo' domandare all'amministrazione che prevede la modifica al piano le informazioni supplementari che essa ritiene necessarie per calcolare l'aumento del campo utilizzabile parimenti l'amministrazione che prevede la modifica al piano puo' domandare ad ogni amministrazione della quale ricerca l'accordo, le informazioni supplementari che essa ritiene necessarie. Le amministrazioni ne informano l'I.F.R.B. 3.2.8. Le osservazioni delle amministrazioni in merito alle informazioni pubblicate al termine delle disposizioni del paragrafo 3.2.2. sono indirizzate sia direttamente all'amministrazione che esamina la modifica, sia per l'intermediario dell'I.F.R.B. In ogni caso, l'I.F.R.B. dovra' essere informato che delle osservazioni sono state formulate. 3.2.9. L'accordo previsto al paragrafo 3.1. non e' richiesto se la modifica esaminata: non aumenta in alcuna direzione l'apparente potenza irradiata equivalente a su antenna verticale corta, o ha per oggetto uno spostamento della stazione compreso nelle tolleranze specificate nel paragrafo 4.9. dell'allegato 2 all'accordo. In questi due casi, l'amministrazione che prevede la modifica al piano, puo' mettere in esecuzione il suo progetto, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (o dell'articolo corrispondente del regolamento di radiocomunicazioni in vigore). 3.2.10. Tutte le amministrazioni che non abbiano indirizzato le proprie osservazioni all'amministrazione interessata, sia direttamente, che tramite l'I.F.R.B., nel termine di 16 settimane dalla data della circolare settimanale menzionata al paragrafo 3.2.2., e' considerata come aver aderito alla modificazione esaminata. Questa dilazione puo' essere prorogata di 8 settimane per l'amministrazione che domanda informazioni supplementari conformemente alle disposizioni del paragrafo 3.2.7. 3.2.11. Allorche' per pervenire ad un accordo, un'amministrazione e' portata a modificare il suo progetto iniziale, essa applica di nuovo le disposizioni del paragrafo 3.2.1. e le procedure che ne derivano. 3.2.12. Se nessuna osservazione le perverra' entro i termini specificati al paragrafo 3.2.10., o se un accordo e' intervenuto con le amministrazioni che abbiano formulato osservazioni, l'amministrazione che prevede la modifica puo' mettere in esecuzione il suo progetto; essa ne informa l'I.F.R.B. indicandogli le caratteristiche definitive dell'assegnazione come pure il nome delle amministrazioni con le quali un accordo e' stato concluso. 3.2.13. Allorche' un progetto di modifica al piano interessa i Paesi in via di sviluppo, le amministrazioni ricercano tutte le soluzioni che permettano di assicurare lo sviluppo economico del sistema di radiodiffusione dei Paesi in via di sviluppo, tenendo conto dei principi enunciati a questo proposito nel preambolo dell'accordo. 3.2.14. L'I.F.R.B. pubblica in una sezione speciale della sua circolare settimanale le informazioni che riceve o, secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2.12., accompagnandoli all'occorrenza con Il nome delle amministrazioni con le quali le disposizioni del presente articolo sono state applicate con successo. Con l'accordo dei membri contraenti l'assegnazione beneficera' dello stesso statuto delle assegnazioni figuranti nel piano. 3.3. Canali per emittenti a bassa potenza. 3.3.1. Ogni amministrazione che prevede la modifica delle caratteristiche di un'assegnazione di frequenza in un canale per emittenti a bassa potenza o l'attivazione di una nuova stazione in tale canale ricerca l'accordo di un'altra amministrazione allorche' la distanza tra la stazione in progetto e il punto piu' vicino al territorio di quest'altra amministrazione e' inferiore al valore limite corrispondente indicato nel paragrafo 4.8.3. dell'allegato 2 all'accordo. 3.3.2. Dopo aver ottenuto l'accordo delle amministrazioni interessate, l'amministrazione che prevede la modifica ne informa l'I.F.R.B. e gli indica le caratteristiche della stazione come pure il nome delle amministrazioni con le quali un accordo e' stato concluso. 3.3.3. L'I.F.R.B. pubblica queste informazioni in una sezione speciale della sua circolare settimanale. Con l'accordo dei membri contraenti quest'assegnazione beneficera' dello stesso statuto delle assegnazioni figuranti nel piano. 3.3.4. L'amministrazione puo' allora mettere in esecuzione il suo progetto. 3.4. Disposizioni aggiuntive per i canali delle bande ripartite con altri servizi. Le disposizioni del presente articolo si applicano ugualmente alle assegnazioni di frequenza alle stazioni di radiodiffusioni nelle bande di frequenze divise con altri servizi di radiocomunicazione. Pero', le sezioni speciali della circolare settimanale dell'I.F.R.B., menzionate ai paragrafi 3.2.2. e 3.2.3. non dovranno essere considerate, per questi altri servizi, se non a titolo d'informazione sul progetto in questione (vedere ugualmente la risoluzione n. 7). 3.5. Disposizioni comuni a tutti i canali. 3.5.1. Se nessun accordo interviene tra le amministrazioni interessate, l'I.F.R.B. procede ad ogni studio che gli possono chiedere queste amministrazioni, le informa del risultato di questo studio e presenta loro le raccomandazioni che potra' formulare allo scopo di risolvere il problema. 3.5.2. Ciascuna amministrazione puo' domandare, in qualsiasi momento della procedura descritta o prima di applicare questa procedura, l'aiuto dell'I.F.R.B., segnatamente nella ricerca dell'accordo di un'altra amministrazione. 3.5.3. Se, dopo la messa in opera della procedura definita nel presente articolo, non interviene alcun accordo tra le amministrazioni interessate, esse possono ricorrere alla procedura definita all'articolo 5 della convenzione. Nel caso che esse lo decidano di comune accordo, le amministrazioni possono anche fare ricorso al protocollo aggiuntivo facoltativo alla convenzione. 3.5.4. In ogni momento le disposizioni pertinenti dell'articolo 9 del regolamento o dell'articolo corrispondente del regolamento delle radiocomunicazioni in vigore, saranno applicati all'atto della notificazione delle assegnazioni. Nel caso in cui un accordo non si e' potuto ottenere, l'I.F.R.B. in seguito alla notificazione, procede all'iscrizione nello schedario di riferimento internazionale delle frequenze accompagnando questa iscrizione con un simbolo significante che essa e' effettuata con la riserva di non causare alcun disturbo nocivo alle assegnazioni di frequenza conformi all'accordo. 3.5.5. L'I.F.R.B. terra' aggiornato un esemplare di riferimento al piano ed alla sua appendice i relativa ai canali per emittenti a bassa potenza; questo esemplare terra' conto dell'applicazione della procedura descritta nel presente articolo; a questo effetto, l'I.F.R.B. elaborera' un documento indicante gli emendamenti da apportare al piano ed alla sua appendice 1 a seguito delle modifiche effettuate conformemente alla procedura del presente articolo e con l'aggiunta delle nuove assegnazioni conformi all'accordo. 3.5.6. Il segretario generale sara' informato per mezzo dell'I.F.R.B. di ogni modificazione apportata al piano, egli pubblichera' in una forma appropriata una versione aggiornata del piano quando le circostanze lo giustificheranno ed in ogni caso tutti tre gli anni. 4. Annullamento di un'assegnazione. Allorche' un'assegnazione conforme all'accordo e' definitivamente abbandonata che si tratti o no delle conseguenze d'una modifica (per esempio un cambiamento di frequenza), l'amministrazione interessata ne informa immediatamente l'I.F.R.B. Essa pubblica quest'informazione in una sezione speciale della sua circolare settimanale.
Accordo - art. 5
Articolo 5 Notificazione delle assegnazioni di frequenza 1. Ogni volta che un'amministrazione si propone di mettere in servizio un'assegnazione conforme all'accordo, essa notifica quest'assegnazione all'I.F.R.B. conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (o dell'articolo corrispondente del regolamento di radiocomunicazioni in vigore). Ogni assegnazione di tale natura inscritta nello schedario di registrazione internazionale delle frequenze in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni, porta, in aggiunta alla data scritta nella colonna 2a o nella colonna 2b, un simbolo speciale nella colonna "Osservazioni". 2. Per quanto riguarda le relazioni tra i membri contraenti, tutte le assegnazioni di frequenza attivate in conformita' all'accordo ed iscritte nello schedario di riferimento saranno considerate beneficianti dello stesso statuto qualunque sia la data inscritta nella colonna 2a o nella colonna 2b per ciascuna di esse.
Accordo - art. 6
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