DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1103

Type DPR
Publication 1977-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 122 e 123, relativi alle norme generali delle scuole di specializzazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 122. - Alle scuole di specializzazione sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, i quali, tuttavia, per potere adire all'esame di diploma devono avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.

Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 123. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Gli articoli 135, 136, 137, relativi alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia che muta la denominazione in quella di ginecologia ed ostetricia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia

Art. 135. - La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia ha sede presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica e conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione rilasciato dall'autorita' competente.

La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi e' di 5 per anno di corso e complessivamente di 20 iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 136. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

a)

elementi di genetica medica;

b)

elementi di embriologia; anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi;

c)

elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;

d)

fisiologia ostetrica;

e)

endocrinologia ginecologica ed ostetrica;

f)

semeiotica e diagnostica ostetrica;

g)

patologia ostetrica e ginecologica (biennale) I;

h)

lingua straniera (inglese) (quadriennale) I.

2° Anno:

a)

semeiotica e diagnostica ginecologica;

b)

operazioni ostetriche (biennale) I;

c)

anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile;

d)

citologia ginecologica;

e)

patologia ostetrica e ginecologica (biennale) II;

f)

diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;

g)

lingua straniera (inglese) (quadriennale) II.

3° Anno:

a)

puericultura prenatale;

b)

immunologia ostetrica e ginecologica;

c)

analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;

d)

operazioni ostetriche (biennale) II;

e)

operazioni ginecologiche (biennale) I;

f)

ostetricia e ginecologia forense;

g)

terapia medica in ostetricia e ginecologia;

h)

clinica ostetrica e ginecologica (biennale) I;

i)

psicosomatica ostetrica e ginecologica;

l)

lingua straniera (inglese) (quadriennale) III.

4° Anno:

a)

neonatologia;

b)

urologia ginecologica;

c)

radio-diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;

d)

chirurgia addominale;

e)

operazioni ginecologiche (biennale) II;

f)

clinica ostetrica e ginecologica (biennale) II;

g)

lingua straniera (inglese) quadriennale.

Art. 137. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli "anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corsi pluriennali l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma di un argomento attinente alla specializzazione.

Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia sono cosi' fissate:

immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 12.000 tassa annuale di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . L. 200.000 soprattassa annuale di esame. . . . . . . . . . . . . . L. 16.000 contributi annui di laboratorio . . . . . . . . . . . . L. 14.000 tassa di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000

Art. 141 - la scuola di specializzazione in clinica oculistica muta la denominazione in quella di oftalmologia.

Gli articoli 173, 174, 175, relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 173. - La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha sede presso l'istituto di igiene e conferisce il diploma di specialista in, igiene e medicina preventiva.

La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi e' di ((25)) per anno di corso e complessivamente di 100 iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Il corso si articola in un biennio propedeutico seguito da un biennio differenziato con cinque orientamenti e precisamente:

a)

sanita' pubblica;

b)

igiene e tecnica ospedaliera;

c)

igiene del lavoro;

d)

igiene e medicina scolastica;

e)

laboratorio.

Art. 174. - Il piano di studi e' il seguente:

I BIENNIO

1° Anno:

metodologia statistica e biometria;

educazione sanitaria;

psicologia;

microbiologia ed immunologia I;

parassitologia;

epidemiologia generale e metodologia;

profilassi generale;

sociologia medica e antropologia culturale.

2° Anno:

microbiologia ed immunologia II;

patologia e clinica delle malattie infettive;

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive I;

patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;

epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale I;

demografia e statistica sanitaria;

legislazione e programmazione sanitarie.

II BIENNIO

a)

Orientamento di sanita' pubblica.

3° Anno:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;

epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;

igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;

igiene degli ambienti e della nutrizione;

igiene dell'eta' evolutiva;

igiene del lavoro;

igiene ed assistenza dell'anziano.

4° Anno:

igiene edilizia e dell'aggregato urbano;

igiene ospedaliera;

organizzazione del territorio e programmazione sanitaria;

medicina di comunita';

economia sanitaria;

elementi di diritto amministrativo.

b)

Orientamento di igiene e tecnica ospedaliera.

3° Anno:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;

epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale;

igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;

igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere; arredamenti ed impianti tecnologici;

igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;

organizzazione e funzionamento degli ospedali I;

elementi di diritto e legislazione ospedaliera.

4° Anno:

organizzazione e funzionamento degli ospedali II;

compiti ed attribuzione della direzione sanitaria;

formazione professionale e compiti del personale ospedaliero; programmazione ospedaliera e medicina di comunita';

assistenza psichiatrica;

aspetti socio-sanitari dell'ospitalismo;

aspetti economici della gestione ospedaliera.

c)

Orientamento di igiene del lavoro.

3° Anno:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;

epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;

igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;

epidemiologia e profilassi delle malattie del lavoro;

tecnica ed economia degli impianti industriali;

tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;

elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;

igiene dell'ambiente di lavoro I.

4° Anno:

igiene dell'ambiente di lavoro II;

elementi di diritto e legislazione del lavoro;

psicologia del lavoro;

prevenzione degli infortuni;

politica del territorio ed insediamenti industriali;

igiene del lavoro e medicina di comunita'.

d)

Orientamento di igiene e medicina scolastica.

3° Anno:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;

epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive II;

igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;

clinica delle malattie dell'eta' evolutiva;

epidemiologia e profilassi delle malattie eta' evolutiva;

igiene degli alimenti e della nutrizione;

auxologia normale e patologica;

psicologia dell'eta' evolutiva.

4° Anno:

servizi di medicina scolastica;

edilizia ed arredamento scolastico;

elementi di pedagogia;

assistenza parascolastica;

educazione sanitaria nella scuola;

legislazione scolastica;

igiene mentale.

e)

Orientamento di laboratorio.

3° Anno:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;

epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive II;

igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;

metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale;

metodi e dosaggi biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale;

strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche I;

microscopia applicata all'igiene;

elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;

accertamento diagnostico delle malattie infettive a parassitarie I.

4° Anno.

metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale II;

accertamento diagnostico delle malattie infettive parassitarie II;

strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche II;

ispezione e controlli degli alimenti;

elementi di informatica.

Gli esami relativi alle discipline svolte con insegnamento biennale verranno sostenuti alla fine di detti insegnamenti.

I corsi saranno completati da insegnamenti complementari scelti dalla scuola tra i seguenti:

Materie complementari:

automazione del sistema ospedaliero;

biochimica applicata;

climatologia;

diritto sanitario Internazionale;

elementi di medicina legale;

genetica umana;

geologia applicata all'igiene;

idrologia;

igiene dei climi tropicali;

igiene dei trasporti;

igiene militare;

igiene rurale;

istituzioni di matematiche;

radioprotezionistica.

A giudizio della scuola possono essere indicati come complementari anche altri insegnamenti regolarmente attivati nei corsi di laurea di ciascuna Universita'.

I corsi saranno integrati da un tirocinio pratico di durata comunque non inferiore a 3 mesi, da svolgere durante il secondo biennio.

Art. 175. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in igiene e medicina preventiva, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva sono cosi' fissate:

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