DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 1106
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il capo terzo della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante agevolazioni creditizie per l'acquisto di macchine agricole e per la costruzione di impianti irrigui e di edifici rurali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione delle norme della suddetta legge,
Visto l'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che ha modificato le predette norme legislative ed il conseguente nuovo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967, n. 1406;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, che reca ulteriori modificazioni alle leggi surrichiamate;
Ritenuta pertanto la necessita' di apportare le occorrenti modifiche alle vigenti disposizioni regolamentari in dipendenza della nuova normativa relativa alla concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulle disponibilita' del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
E' approvato l'unito regolamento recante nuove norme per l'attuazione delle provvidenze creditizie per la meccanizzazione in agricoltura recate dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche e integrazioni.
LEONE ANDREOTTI - MARCORA - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 febbraio 1978
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 20
Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949-art. 1
NUOVE NORME REGOLAMENTARI PER L'ATTUAZIONE DELLE PROVVIDENZE CREDITIZIE PER LA MECCANIZZAZIONE IN AGRICOLTURA RECATE DALLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. Art. 1. Gli istituti di credito agrario e gli istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario che intendano operare con la disponibilita' del "Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" per la concessione di prestiti ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo III, e successive modificazioni ed integrazioni ivi compreso l'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e/o di mutui ai termini dell'art. 7 del decreto-legge 1 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, devono presentare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 31 ottobre precedente l'anno finanziario cui si riferiscono le disponibilita' del "Fondo" da ripartire. Nella domanda deve essere indicata l'azione che l'istituto si propone di svolgere nel settore del credito agrario di esercizio e di miglioramento, nonche' la zona nella quale intende svolgere l'azione medesima.
Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949-art. 2
Art. 2. L'assegnazione delle quote di anticipazione a valere sulla disponibilita' del "Fondo" viene effettuata nei confronti degli istituti ed enti predetti con le modalita' previste dal [decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, art. 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1975-08-13;377~art11), convertito nella [legge 16 ottobre 1975, n. 493](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-10-16;493).
Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949-art. 3
Art. 3. Gli agricoltori che intendano fruire delle agevolazioni creditizie del "Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" devono avanzare domanda, di prestito o di mutuo, al competente organo delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano e, per conoscenza, all'istituto di credito prescelto tra quelli ammessi ad operare con le anticipazioni del "Fondo" medesimo. Detto organo, esperita l'istruttoria tecnica, trasmettera' all'istituto di credito designato dall'interessato la domanda ed il relativo nulla osta alla concessione del finanziamento o, in caso di rigetto, la comunicazione della determinazione adottata.
Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949-art. 4
Art. 4. I rischi di ciascuna operazione sono posti integralmente a carico degli istituti ed enti i quali si cauteleranno mediante le garanzie della [legge 5 luglio 1928, n. 1760](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1928-07-05;1760), e successive modificazioni ed integrazioni o con altra garanzia ritenuta idonea. Il competente organo delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, nell'emettere il proprio nulla osta, dovra' pronunciarsi sulla convenienza tecnica ed economica degli acquisti preventivati in relazione allo stato ed all'ordinamento produttivo dell'azienda interessata. Nei casi di mutuo garantito da ipoteca sul fondo, nel determinare il valore cauzionale del fondo stesso, si terra' presente anche l'incremento di produttivita' che dall'esecuzione delle opere potra' derivare al fondo medesimo, nonche' l'efficienza complessiva dell'azienda. Dal nulla osta del predetto organo delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, dovra' inoltre risultare la non esistenza di cumulo di benefici creditizi o contributivi per gli stessi acquisti e per le stesse attrezzature da finanziare con il prestito o mutuo agevolato.
Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949-art. 5
Art. 5. L'esame delle domande per la concessione dei prestiti o mutui verra' espletata dagli istituti ed enti entro la fine di ogni mese. Saranno accolte con priorita', anche fino alla concorrenza dell'intera somma attribuita in anticipazione, le domande presentate da coltivatori diretti, proprietari od affittuari, singoli od associati, da mezzadri e coloni e da cooperative agricole costituite dai predetti e da lavoratori agricoli dipendenti. Successivamente saranno prese in esame le domande prodotte da aziende associate, da piccole aziende, da istituti o scuole statali di meccanizzazione agraria ad indirizzo professionale, enti di sviluppo ed associazioni di agricoltori legalmente riconosciute che si propongano l'acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature per la costituzione ed il funzionamento di centri dimostrativi ed operativi di meccanica agraria nonche' infine da medie e grandi aziende. Potranno inoltre formare oggetto di esame le domande avanzate da imprese che esercitino lavorazioni meccanico-agrarie per conto terzi, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'[art. 2083 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2083) e risultino iscritte come imprese artigiane presso le locali camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Per la classificazione di coltivatori diretti, piccole e medie aziende si applicano le norme di cui all'[art. 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-06-02;454~art48).
Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949-art. 6
Art. 6. I consigli di amministrazione, i comitati centrali di credito e gli altri organi deliberanti degli istituti di credito che hanno ottenuto anticipazioni, quando non ritengano di poter senz'altro decidere sulle richieste di concessioni di prestiti o mutui in conformita' dei nulla osta regionali, invitano l'assessorato dell'agricoltura e delle foreste della regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano interessata a fare intervenire all'adunanza, per la trattazione dell'affare, un proprio funzionario, che ha voto deliberativo.
Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949-art. 7
Art. 7. I prestiti per l'acquisto di macchinario possono essere concessi solo per le macchine che trovino appropriata ed economica utilizzazione nell'ambito dell'azienda agraria, fatto salvo quanto previsto dall'[art. 5 della legge 28 dicembre 1957, n. 1306](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957-12-28;1306~art5). Nella denominazione "macchine agricole" sono compresi tutti i mezzi che interessano la meccanizzazione al servizio delle aziende stesse, anche se utilizzabili per la produzione di energia illuminante o motrice, con esclusione delle macchine ed attrezzature riguardanti gli impianti di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, le cui spese di acquisto non sono finanziabili con le disponibilita' del "Fondo", per effetto del disposto di cui all'[art. 2-quinquies della legge 4 agosto 1971, n. 592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-08-04;592~art2quinquies). Sono altresi' assimilate alle macchine agricole le attrezzature mobili per la copertura e la difesa di colture di pregio di aziende agricole o floricole, nonche', nelle zone silvo-pastorali sprovviste di rete viaria, i mezzi agricoli per il trasporto di persone, animali e cose. L'importo del prestito in favore di cooperative agricole, coltivatori diretti singoli od associati, mezzadri, coloni ed affittuari, puo' essere determinato nella misura massima del 90% della spesa riconosciuta ammissibile. Per gli altri operatori agricoli l'importo del prestito non puo' superare il 75% della predetta spesa. I mutui di durata fino a 10 anni possono essere concessi: per l'acquisto di attrezzature mobili e semimobili destinate alla realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua al fine di sviluppare la pratica irrigua, ancorche' dette attrezzature costituiscano parte integrante di impianti fissi di irrigazione; per la installazione di macchine ed attrezzature di distribuzione di gas per l'alimentazione di caldaie o condizionatori di aria per serre destinate alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli e floricoli, ivi comprese le cabine di decompressione e misurazione del gas e le condotte mobili o fisse nonche' altre attrezzature occorrenti alla rete di distribuzione. L'importo del mutuo in favore di coltivatori diretti, proprietari od affittuari singoli od associati, di mezzadri e coloni e di cooperative agricole costituite dai predetti o da lavoratori agricoli dipendenti e' commisurato all'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile. Per gli altri operatori agricoli il mutuo puo' essere concesso nella misura massima del 75% della predetta spesa.
Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949-art. 8
Art. 8. Nell'esprimere il nulla osta sulle domande di mutuo nelle quali sia prevista l'esecuzione di opere murarie, il competente organo delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano dovra' pronunciarsi circa l'attendibilita' e congruita' dei costi indicati dai richiedenti, segnalando l'ammontare delle spese da ammettere a mutuo nonche' il periodo entro il quale debbano essere eseguite le opere. Tale periodo non potra' eccedere di regola i sei mesi.
Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949-art. 9
Art. 9. Nella concessione dei prestiti o dei mutui gli istituti dovranno attenersi oltre che alle norme legislative e regolamentari che regolano il funzionamento del "Fondo" anche alle prescrizioni contenute nelle apposite convenzioni. Dal canto loro le ditte prestatarie o mutuatarie dovranno impegnarsi a non rivendere le macchine e le attrezzature acquistate ed a non modificare la destinazione delle opere e degli impianti eseguiti per tutta la durata del finanziamento agevolato, pena la decadenza dal beneficio del termine. In caso di decadenza ai sensi del precedente comma, i versamenti al "Fondo" da parte degli istituiti saranno effettuati alla scadenza della rata di ammortamento successiva all'avvenuto recupero delle somme da restituire. Su dette somme sono dovuti interessi pari al tasso ufficiale di sconto, e con le modalita' di cui al successivo art. 19, dalla data di incasso a quella di versamento.
Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949-art. 10
Art. 10. Gli istituti sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ai competenti organi delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano i dati relativi alle operazioni di prestito o mutuo, nonche' le documentazioni che le amministrazioni medesime riterranno necessarie per le finalita' di controllo e di vigilanza sul servizio.
Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949-art. 11
Art. 11. I prelevamenti dal conto corrente fruttifero intestato al "Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" avverranno su ordinativi di pagamento emessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste all'ordine del tesoriere centrale dello Stato.
Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949-art. 12
Art. 12. Le anticipazioni concesse agli istituti saranno versate in conti correnti infruttiferi vincolati aperti presso la tesoreria centrale a favore degli istituti stessi. Gli istituti che per effetto di precedenti convenzioni fruiscono dell'accreditamento anticipato previsto dall'ultimo comma dell'[art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-10-27;910~art12), potranno beneficiare di un ulteriore accreditamento anticipato non superiore al 20% di ciascuna prima anticipazione regionalmente accordata per la concessione dei mutui previsti dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 377. Gli istituti che non fruiscono, per la categoria "macchine agricole", dell'anticipo di cui sopra, avendo iniziato ad operare nel settore del credito agevolato per la meccanizzazione in anni successivi al 1967, potranno ottenere l'accreditamento anticipato in misura non superiore al 20% di ciascuna prima assegnazione regionalmente attribuita, sia per la categoria prestiti sia per la categoria mutui. Entro i limiti delle anticipazioni, i prelevamenti da parte degli istituti saranno effettuati a mezzo di apposite richieste e per importi corrispondenti all'ammontare delle operazioni perfezionate (categoria macchine agricole) o delle somministrazioni previste (categoria mutui) singolarmente specificate negli elenchi nominativi da allegare alle richieste medesime dirette al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione VI - Roma. Le richieste di prelevamento saranno munite della firma del direttore generale dell'istituto o di un suo delegato.
Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949-art. 13
Art. 13. L'erogazione dei prestiti e mutui sara' effettuata come segue: a) per i prestiti con durata fino a cinque anni per l'acquisto di macchine agricole in unica soluzione e successivamente all'accertamento di avvenuto acquisto da eseguirsi a cura dell'istituto finanziatore; b) per i mutui con durata fino a dieci anni: nella misura del 50% massimo dell'importo del mutuo, non appena reso esecutivo il contratto condizionato; il restante 50% ad accertamento, da parte dell'organo regionale competente, di avvenuto acquisto delle attrezzature e di avvenuta esecuzione dei lavori ed opere. Nel caso in cui, in sede di accertamento, la complessiva spesa sostenuta risultasse inferiore alla somma erogata a titolo di prima somministrazione, il finanziamento verra' ridotto e ragguagliato all'ammontare della spesa accertata. La somma non utilizzata dovra' essere restituita dal beneficiario maggiorata degli interessi calcolati al tasso massimo di riferimento vigente per le operazioni assistite da concorso negli interessi. Gli istituti contemporaneamente alla regolarizzazione del rapporto con il beneficiario tratterranno l'eventuale eccedenza della somma somministrata rispetto all'ammontare definitivo del finanziamento per i successivi utilizzi nel medesimo settore d'intervento, beninteso con l'onere del pagamento degli interessi pari al tasso ufficiale dello sconto, per i giorni di giacenza in analogia a quanto disposto al precedente art. 9, ultimo comma. I prestiti destinati all'acquisto di macchine ed attrezzature agricole saranno di norma somministrati dagli istituti per conto del beneficiario alla ditta fornitrice delle macchine. I mutui di cui all'art. 7 del citato decreto-legge n. 377, comportanti soltanto spese per acquisti di attrezzature saranno somministrati alla ditta mutuataria, per la quota a saldo, ad accertamento di avvenuto acquisto delle attrezzature medesime da parte del competente organo delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, previa ricezione da parte dell'istituto del relativo verbale di accertamento.
Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949-art. 14
Art. 14. Gli istituti trasmetteranno semestralmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, distintamente per le due categorie di intervento, i rendiconti delle somme prelevate e di quelle erogate. Sugli importi prelevati, con valuta dalla data di estinzione del vaglia del Tesoro e fino alla data di erogazione, gli istituti sono tenuti al pagamento di interessi pari al tasso ufficiale di sconto.
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