DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1977, n. 1107
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Visto il decreto presidenziale 16 febbraio 1973, n. 146, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 30 aprile 1973, relativo alla dichiarazione di pubblica utilita' di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Lampedusa;
Visto il combinato disposto del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, art. 4 e della legge 27 giugno 1974, n. 247, che applica a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere e di interventi da parte dello Stato le disposizioni contenute nel titolo secondo della legge n. 865/1971, relative alla determinazione dell'indennita' di espropriazione;
Ritenuto che, per effetto dell'entrata in vigore della norma di cui sopra, e' stato necessario ripetere gli adempimenti relativi alla determinazione delle indennita' di esproprio ai sensi della legge n. 865/1971, e che, pertanto, non sara' possibile perfezionare le procedure in corso nel comune di Lampedusa prima della scadenza del termine di anni cinque all'uopo previsto nell'art. 2, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 146;
Considerato che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, comma secondo, per la proroga del termine entro il quale le espropriazioni per esigenza della difesa nazionale in comune di Lampedusa dovranno compiersi;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Articolo unico
Il termine per il compimento degli espropri previsto dall'art. 2, secondo comma, del decreto presidenziale 16 febbraio 1973, n. 146, citato nelle premesse, e' prorogato di trentasei mesi.
LEONE RUFFINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 febbraio 1978
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 80
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