DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. 1116
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 13 - all'elenco degli istituti annessi alla facolta' di giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:
istituto di diritto del lavoro e scienze sociali;
istituto di storia moderna e contemporanea;
istituto di studi politici.
Nello stesso elenco l'istituto di diritto internazionale e di scienze politiche muta la denominazione in quella di istituto di diritto internazionale.
Nello stesso articolo, la prima frase del secondo comma e' abrogata e sostituita dalla seguente:
"Ciascun istituto e' diretto da un professore ufficiale della facolta' che sara' designato per un triennio dal consiglio della facolta'".
Art. 60 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:
analisi chimico-farmaceutica strumentale;
biologia molecolare;
chimica analitica;
chimica analitica clinica;
chimica biofarmaceutica;
chimica dei composti eterociclici;
chimica macromolecolare (semestrale);
enzimologia;
farmacia industriale;
fitochimica (semestrale);
idrologia (semestrale);
impianti per laboratori galenici;
microbiologia;
scienza dell'alimentazione;
statistica (semestrale);
tecnologie chimico-farmaceutiche.
Nello stesso articolo il primo comma dopo l'elenco degli insegnamenti complementari e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno quattro insegnamenti complementari se a corso annuale, in cinque almeno, se due di essi sono a corso semestrale ed inoltre deve aver compiuto durante il terzo anno ed il quarto anno di corso un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata dalla facolta'".
Art. 65 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti:
biofisica (semestrale);
biologia molecolare*;
chimica analitica*;
chimica analitica clinica*;
chimica biofarmaceutica*;
chimica dei composti eterociclici*;
chimica macromolecolare (semestrale)*;
enzimologia*;
fitochimica* (semestrale);
impianti per laboratori galenici*;
stereochimica (semestrale);
statistica* (semestrale).
Nello stesso articolo il terzo comma dopo l'elenco degli insegnamenti complementari e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno due insegnamenti complementari se a corso annuale, in tre almeno se due di essi sono a corso semestrale".
Art. 266 - il quinto comma, relativo al numero complessivo degli iscritti alla scuola diretta a fini speciali per ortottiste, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Il numero complessivo delle iscritte alla scuola non puo' essere superiore a venti (dieci per anno)".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 ottobre 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 25 febbraio 1978 Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 178
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 13 - all'elenco degli istituti annessi alla facolta' di giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: istituto di diritto del lavoro e scienze sociali; istituto di storia moderna e contemporanea; istituto di studi politici. Nello stesso elenco l'istituto di diritto internazionale e di scienze politiche muta la denominazione in quella di istituto di diritto internazionale. Nello stesso articolo, la prima frase del secondo comma e' abrogata e sostituita dalla seguente: "Ciascun istituto e' diretto da un professore ufficiale della facolta' che sara' designato per un triennio dal consiglio della facolta'". Art. 60 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti: analisi chimico-farmaceutica strumentale; biologia molecolare; chimica analitica; chimica analitica clinica; chimica biofarmaceutica; chimica dei composti eterociclici; chimica macromolecolare (semestrale); enzimologia; farmacia industriale; fitochimica (semestrale); idrologia (semestrale); impianti per laboratori galenici; microbiologia; scienza dell'alimentazione; statistica (semestrale); tecnologie chimico-farmaceutiche. Nello stesso articolo il primo comma dopo l'elenco degli insegnamenti complementari e' abrogato e sostituito dal seguente: "Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno quattro insegnamenti complementari se a corso annuale, in cinque almeno, se due di essi sono a corso semestrale ed inoltre deve aver compiuto durante il terzo anno ed il quarto anno di corso un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata dalla facolta'". Art. 65 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti: biofisica (semestrale); biologia molecolare; chimica analitica; chimica analitica clinica; chimica biofarmaceutica; chimica dei composti eterociclici; chimica macromolecolare (semestrale); enzimologia; fitochimica (semestrale); impianti per laboratori galenici; stereochimica (semestrale); statistica (semestrale). Nello stesso articolo il terzo comma dopo l'elenco degli insegnamenti complementari e' abrogato e sostituito dal seguente: "Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno due insegnamenti complementari se a corso annuale, in tre almeno se due di essi sono a corso semestrale". Art. 266 - il quinto comma, relativo al numero complessivo degli iscritti alla scuola diretta a fini speciali per ortottiste, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Il numero complessivo delle iscritte alla scuola non puo' essere superiore a venti (dieci per anno)".
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 febbraio 1978
Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 178
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