DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1124

Type DPR
Publication 1977-10-31
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Perugia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 52, relativo alle lauree rilasciate dalla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, e' modificato nel senso che nel primo e nel secondo comma dopo la parola matematica vanno aggiunte le parole "e in fisica". Dopo l'art. 67, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del corso di laurea in fisica: Corso di laurea in fisica Art. 68. - Il corso degli studi per la laurea in fisica si distingue in tre indirizzi: 1) generale; 2) didattico; 3) applicativo. All'atto dell'iscrizione al terzo anno lo studente dovra' indicare l'indirizzo prescelto. Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio: 1) fisica generale I; 2) fisica generale II; 3) analisi matematica I; 4) analisi matematica II; 5) geometria I; 6) meccanica razionale; 7) chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici); 8) esperimentazione fisica (biennale). Alla fine del primo biennio e' richiesta una prova di conoscenza di due fra le seguenti lingue: francese, inglese, russo, tedesco. I corsi di fisica generale I e II, analisi matematica I e II, geometria I e di meccanica razionale sono integrati da esercitazioni (non di laboratorio). I corsi di fisica generale I e II, analisi matematica I e II non devono essere considerati corsi biennali, essi constano di due corsi distinti, l'uno propedeutico all'altro e con esami distinti. Il corso di meccanica razionale deve essere distinto da quello destinato agli allievi ingegneri, e in comune con gli allievi matematici. L'insegnamento di esperimentazione fisica comporta un unico esame alla fine del primo biennio. Per ciascuno dei corsi elencati vi e' un esame finale. Gli insegnamenti obbligatori per il secondo biennio sono i seguenti: a) Corsi comuni ai tre indirizzi: 1) struttura della materia; 2) istituzioni di fisica teorica; 3) metodi matematici della fisica. L'insegnamento di metodi matematici della fisica potra' essere sostituito con uno dei due seguenti insegnamenti fondamentali del corso di laurea in scienze matematiche: istituzioni di analisi superiore; istituzioni di fisica matematica. b) Corsi per l'indirizzo didattico: 4)-5) complementi di fisica generale (biennale); 6) storia della fisica; 7)-8) preparazione di esperienze didattiche (biennale); 9) corso a scelta dello studente tra gli insegnamenti complementari attivati. c) Corsi per l'indirizzo applicativo: 4)-5) laboratorio di fisica (biennale); 6)-7)-8)-9) da determinare a seconda del ramo di specializzazione. d) Corsi per l'indirizzo generale: 4) fisica superiore; 5) fisica teorica; 6)-7) laboratorio di fisica (biennale); 8) corso a scelta di matematiche superiori; 9) corso a scelta dello studente tra gli insegnamenti complementari attivati. Gli insegnamenti di cui ai numeri 6), 7), 8) e 9) dell'indirizzo applicativo verranno stabiliti dalla facolta' o proposti dallo studente e approvati dalla facolta'. Gli insegnamenti complementari sono: acustica; algebra; algebra superiore; analisi funzionale; analisi superiore; astrofisica; bioelettronica; biofisica; calcolatori elettronici; calcolo delle probabilita'; chimica fisica; chimica organica; chimica teorica; cibernetica e teoria dell'informazione; complementi di fisica generale (biennale); cristallografia; elettroacustica; elettronica; elettronica applicata; elettronica quantistica; filosofia della scienza; fisica dei plasmi; fisica dei reattori; fisica delle basse temperature; fisica dello stato solido; fisica delle particelle elementari; fisica atomica; fisica matematica; fisica molecolare; fisica nucleare; fisica superiore; fisica sanitaria; fisica tecnica; fisica teorica; fisica terrestre (geofisica); geofisica applicata; geologia; geometria differenziale; geometria superiore; istituzioni di analisi superiore; istituzioni di fisica nucleare; istituzioni di fisica matematica; istituzioni di geometria superiore; laboratorio di fisica (biennale); linguaggi speciali di programmazione; logica matematica; matematiche superiori; meccanica quantistica; meccanica statistica; meccanica superiore; meteorologia; mineralogia; misure elettriche; optoelettronica; ottica; pedagogia; preparazione di esperienze didattiche (biennale); radioattivita'; relativita'; scienze dei metalli; sismologia; sistemi combinatori e sequenziali; spettroscopia; storia della fisica; tecnica della programmazione; tecnica del vuoto; teoria delle funzioni; teoria dei sistemi; teoria e metodi dell'ottimizzazione; teorie quantistiche; ultracustica. Potranno iscriversi ai corsi comuni dei tre indirizzi del secondo biennio soltanto quegli studenti che abbiano superato gli esami di fisica generale I e II e analisi matematiche I e II. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovra' aver superato gli esami relativi ad almeno diciassette insegnamenti. Il consiglio di facolta' decidera' quali insegnamenti potranno avere durata semestrale. Nel caso di scelta da parte dello studente di corsi semestrali, due di essi, pur avendo esami distinti, equivarranno ad uno annuale. L'esame di laurea consistera' nella discussione di una tesi scritta il cui argomento dovra' inquadrarsi nell'indirizzo scelto dallo studente. Superato l'esame di laurea lo studente conseguira' il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale verra', peraltro, fatta menzione nella carriera scolastica.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 febbraio 1978

Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 177

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