DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1977, n. 1126

Type DPR
Publication 1977-10-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 155, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia, e' modificato nel modo seguente:

la scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia;

la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia;

la scuola di specializzazione in nefrologia medica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in nefrologia.

Nello stesso elenco sono aggiunte le seguenti scuole di specializzazione:

scuola di specializzazione in medicina dello sport;

scuola di specializzazione in reumatologia.

Gli articoli 171, 172, 173, 174 e 175, relativi alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazioni in ginecologia ed ostetricia

Art. 171. - La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia ha sede presso la clinica ostetrica e ginecologica e conferisce il diploma di specializzazione in ginecologia ed ostetricia.

Art. 172. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Il direttore presiede il consiglio della scuola ed e' tenuto a dare comunicazioni al preside della facolta' medico-chirurgica di tutte le deliberazioni del consiglio da lui presieduto.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.

Art. 173. - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo di allievi iscrivibili e' di trentasette complessivamente per l'intero corso di studi.

L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami.

Sono da considerare titoli preferenziali, a parita' di risultato dell'esame di ammissione (prova scritta ed orale su temi di medicina generale):

a)

il voto di laurea in medicina e chirurgia;

b)

il voto riportato nelle materie ginecologiche ed ostetriche;

c)

l'aver elaborato la tesi nelle discipline ginecologiche ed ostetriche;

d)

l'aver avuto la qualifica di medico o studente interno in istituto;

e)

la documentazione di servizi prestati in cliniche Ostetriche e ginecologiche e in divisioni ostetriche e ginecologiche ospedaliere anche come tirocinanti;

f)

eventuali pubblicazioni inerenti alle materie di insegnamento.

Art. 174. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

elementi di genetica medica;

elementi di embriologia, anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile, anatomia delle pelvi;

elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;

fisiologia ostetrica;

endocrinologia ginecologica ed ostetrica;

semeiotica e diagnostica ostetrica;

patologia ostetrica e ginecologica I;

lingua straniera (inglese) I.

2° Anno:

semeiotica e diagnostica ginecologica;

operazioni ostetriche I;

anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile;

citologia ginecologica;

patologia ostetrica e ginecologica II;

diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;

lingua straniera (inglese) II.

3° Anno:

puericultura prenatale;

immunologia ostetrica e ginecologica;

analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;

operazioni ostetriche II;

operazioni ginecologiche I;

ostetricia e ginecologia forense;

terapia medica in ostetricia e ginecologia;

clinica ostetrica e ginecologica I;

psicosomatica ostetrica e ginecologica;

lingua straniera (inglese) III.

4° Anno:

neonatologia;

urologia ginecologica;

radiodiagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia; chirurgia addominale;

operazioni ginecologiche II;

clinica ostetrica e ginecologica II;

lingua straniera (inglese) IV.

Art. 175. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corsi pluriennali l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in ginecologia e ostetricia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma su argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 201, 202, 203, 204, 205 e 206, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 201. - Presso l'istituto di radiologia e' istituita la scuola di specializzazione in radiologia.

Art. 202. - La scuola rilascia i seguenti diplomi di specializzazione: in radiologia ed in radiologia diagnostica.

Art. 203. - La scuola e' riservata ai laureati in medicina e chirurgia, che possono essere accolti in numero massimo di dodici per ciascun anno di corso per radiologia e per radiologia diagnostica.

Art. 204. - La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia e' di quattro anni.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

a)

matematica, fisica, nozioni di statistica e informatica (annuale) comprendente:

1) richiami di matematica e fisica generale;

2) costituzione della materia;

3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;

4) statistica applicata alla medicina;

5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia;

b)

radiodiagnostica (triennale) comprendente:

1) principi generali di radiodiagnostica;

2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;

3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;

4) i mezzi di contrasto artificiali in radiodiagnostica, effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;

5) semeiotica radiologica;

6) diagnostica differenziale radiologica;

7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;

8) dimostrazioni di casistica clinica;

c)

radiobiologia (annuale) comprendente:

1) radiobiologia generale;

2) danni da radiazioni e radiopatie;

d)

protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:

1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;

2) compiti di responsabilita' medico-legali del radiologo;

3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa;

4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;

5) radioprotezione chimica;

6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici;

e)

radioterapia e terapia fisica (triennale) comprendente:

1) radiobiologia applicata;

2) fondamenti generali di radioterapia e terapia fisica;

3) istopatologia speciale dei tumori;

4) nozioni sugli apparecchi e strumenti per la radioterapia;

5) tecnica e metodica radioterapica;

6) dosimetria;

7) clinica radioterapica;

8) fondamenti generali di chemioterapia oncologica;

9) chemioterapia clinica dei tumori e sua associazione alla radioterapia;

10) dimostrazione di casistica clinica;

f)

medicina nucleare (biennale) comprendente:

1) elementi di medicina nucleare;

2) istrumentario, tecnica e metodica dell'impiego dei radioisotopi in medicina nucleare;

3) dosimetria dei radioisotopi somministrati per via interna;

4) diagnostica con radioisotopi somministrati per via interna;

5) radioterapia metabolica;

6) dimostrazioni di casistica clinica.

I singoli insegnamenti, tenuti da uno o piu' docenti, a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze, dimostrazioni pratiche e, ove opportuno e possibile da visite ad istituzioni di particolare interesse, sono cosi' distribuiti nei quattro anni di corso:

1° Anno (tronco comune):

matematica, fisica, nozioni di statistica e informatica;

radiobiologia;

protezioni radiologiche, legislazione sanitaria a problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;

radiodiagnostica (I).

2° Anno:

radiodiagnostica II;

radioterapia e terapia fisica I.

3° Anno:

radiodiagnostica III;

radioterapia e terapia fisica II;

medicina nucleare I.

4° Anno:

radioterapia e terapia fisica III;

medicina nucleare II.

Art. 205. - La durata del corso per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica e' di tre anni.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

a)

matematica, fisica, nozioni di statistica e di informatica (annuale) comprendente:

1) richiami di matematica e fisica generale;

2) costituzione della materia;

3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;

4) statistica applicata alla medicina;

5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia;

b)

radiodiagnostica (triennale) comprendente:

1) principi generali di radiodiagnostica;

2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;

3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;

4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica, effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;

5) semeiotica radiologica;

6) diagnostica differenziale radiologica;

7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;

8) dimostrazioni di casistica clinica;

c)

radiobiologia (annuale) comprendente:

1) radiobiologia generale;

2) danni da radiazioni e radiopatie;

d)

protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:

1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;

2) compiti e responsabilita' medico-legali del radiologo;

3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;

4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;

5) radioprotezione chimica;

6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici.

I singoli insegnamenti, tenuti da uno o piu' docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze e dimostrazioni pratiche, sono cosi' distribuiti nei tre anni di corso:

1° Anno (tronco comune):

matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;

radiobiologia;

protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;

radiodiagnostica (I).

2° Anno:

radiodiagnostica II.

3° Anno:

radiodiagnostica III.

Art. 206. - Per essere ammessi agli esami di diploma in radiologia e in radiologia diagnostica gli iscritti, oltre ad aver compiuto un congruo periodo di internato devono aver superato un esame su ciascuna materia di insegnamento ed elaborata una tesi scritta su di un argomento radiologico concordato con il direttore della scuola.

L'art. 232, terzo comma, relativo alla scuola di specializzazione in medicina interna, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti e' stabilito in quarantadue per l'intero corso di studi.

Gli articoli 302, 303, 304, 305 e 306, relativi alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio

Art. 302. - La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha sede presso la clinica tisiologica e conferisce il diploma di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 303. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 304. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.

Art. 305. - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo di allievi iscrivibili e' di ottanta complessivamente.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 306. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia e istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio I;

patologia della tubercolosi polmonare ed extra polmonare;

patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;

fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;

semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;

microbiologia;

epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

2° Anno:

anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio II;

clinica della tubercolosi I;

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio I;

fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;

broncologia;

radiologia dell'apparato respiratorio;

profilassi della tubercolosi;

igiene e legislazione sociale;

immunologia clinica (complementare);

cardiologia (complementare);

medicina nucleare (complementare).

3° Anno:

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio II;

clinica della tubercolosi II;

chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;

terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;

terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;

malattie professionali dell'apparato respiratorio (complementari);

terapia intensiva pneumologica (complementare).

4° Anno:

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio III;

clinica della tubercolosi III.

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