DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1977, n. 1129
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 158, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia, e' modificato nel modo seguente: La scuola di specializzazione in oculistica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia. La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria. La scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia. L'art. 183 e' modificato nel senso che il quinto comma relativo alla scuola di specializzazione in neurologia e' soppresso e sostituito dal seguente: "Sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, l'ammissione e' per titoli ed esami", Gli ultimi quattro commi dello stesso art. 183 sono soppressi. La scuola di specializzazione in oculistica di cui agli articoli 191, 192, 193, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia. La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale di cui agli articoli 194, 195, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria. L'art. 204, relativo alla scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia, e' modificato nel senso che i primi quattro commi sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "Alla facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in odontostomatologia, con sede presso la clinica odontoiatrica. Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero dei posti disponibili nell'ambito della scuola per ogni anno di corso e' limitato a 25 posti (totale posti 75). La durata del corso e' di tre anni, non sono ammesse abbreviazioni di corso". L'art. 277, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, e' integrato con il seguente comma nuovo: "Non sono ammesse riduzioni di durata". L'art. 279, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, e' abrogato e sostituito dal seguente: Art. 279. - E' obbligatorio l'internato per l'intero anno scolastico per il 1°, 3° e 4° anno in clinica psichiatrica sede della scuola. Tale internato potra' essere ridotto a non meno di quattro mesi all'anno per i medici che prestino servizio regolare in ospedale psichiatrico. L'internato e' obbligatorio per il secondo anno in neurologia per l'intero anno scolastico, salvo per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico per i quali potra' essere ridotto a non meno di mesi sei, e per i medici che prestino regolare servizio in un reparto neurologico per i quali potra' essere ridotto a non meno di mesi quattro. L'art. 288, relativo alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile e' abrogato e sostituito dal seguente: "Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. La sede della scuola e' presso la cattedra di neuropsichiatria infantile, facente parte degli istituti pediatrici dell'Universita' di Torino. La direzione della scuola e' tenuta dal professore di ruolo di neuropsichiatria infantile, secondo le norme del regolamento generale per le scuole di specializzazione dell'Universita' di Torino. Il numero di iscrizioni e' di 20 per ogni anno. L'ammissione e' per titoli ed esami. E' obbligatoria la frequenza alle lezioni ed esercitazioni. L'internato e' obbligatorio per sei mesi in pediatria per gli studenti del I anno, per tre mesi in neurologia e tre mesi in psichiatria per gli studenti del II anno, per sei mesi in neuropsichiatria infantile e in quegli istituti e servizi specializzati collegati con le cliniche universitarie per gli studenti del III e IV anno". L'art. 290, relativo alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile e' abrogato e sostituito dal seguente: Per ottenere le iscrizioni al 2°, 3° e 4° anno di specializzazione gli iscritti dovranno aver sostenuto gli esami delle materie prescritte per l'anno precedente, tranne per l'esame di clinica psichiatrica infantile, il cui esame va sostenuto al 4° anno. Per conseguire il diploma di specialista in neuropsichiatria infantile, gli iscritti al termine degli esami, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su argomenti di neuropsichiatria infantile. La durata complessiva del corso degli studi non e' suscettibile di abbreviazioni.
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 febbraio 1978
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 73
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.