DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1977, n. 1147
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 5, 7 e 16 della legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
Viste le direttive del consiglio delle Comunita' economiche europee n. 67/548 del 27 giugno 1967 e numero 75/409 del 24 giugno 1975 concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;
Sulla
proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dei trasporti, delle finanze, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste e degli affari esteri; Decreta:
Art. 1
L'art. 5, punto 4), della legge 29 maggio 1974, n. 256, e' completato con il seguente periodo: "Per le sostanze nocive, irritanti, facilmente infiammabili, infiammabili o comburenti non e' necessario rammentare i rischi specifici se il contenuto dell'imballaggio non supera i 125 ml".
Art. 2
L'art. 7 della legge 29 maggio 1974, n. 256, e' sostituito dal seguente: "Quando le indicazioni di cui all'art. 5 si trovano su una etichetta, questa deve essere apposta su uno o piu' lati dell'imballaggio in modo da assicurare la lettura orizzontale, quando il collo si trova in posizione normale. Le dimensioni delle etichette devono corrispondere ai seguenti formati: Capacita' dell'imballaggio Formato Inferiore o pari a 3 1 .......................... almeno 52 X 74 mm Superiore a 3 1 ed inferiore o pari a 50 1 .................................... almeno 74 x 105 mm Superiore a 50 1 ed inferiore o pari a 500 1 ................................... almeno 105 X 148 mm Superiore a 500 1 ............................... almeno 148 X 210 mm Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie della etichetta ed essere di almeno un centimetro quadrato. L'etichetta deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio che contiene direttamente la sostanza. L'etichetta non e' obbligatoria quando l'imballaggio porti bene in vista le indicazioni prescritte secondo le modalita' di cui al comma precedente. Le indicazioni siano esse sull'imballaggio o sulla etichetta devono essere stampate a caratteri chiaramente leggibili ed indelebili in modo che i simboli e le indicazioni dei pericoli, nonche' il richiamo a rischi specifici, siano bene in vista. I requisiti di etichettatura si considerano soddisfatti: a) quando, nel caso di una confezione esterna che racchiude uno o piu' recipienti interni, la confezione esterna e' provvista di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di una etichettatura conforme alla presente legge; b) quando, nel caso di un imballaggio unico, questo e' provvisto di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose ed all'art. 5, punti 1), 2) e 4), della presente legge. In luogo dell'etichettatura conforme alle disposizioni Internazionali per il trasporto delle sostanze pericolose, e' consentita l'etichettatura conforme alle disposizioni nazionali per quelle sostanze pericolose che non escono dal territorio nazionale".
LEONE DAL FALCO - COSSIGA - BONIFACIO - RUFFINI - PANDOLFI - DONAT - CATTIN - ANSELMI - MARCORA - FORLANI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 aprile 1978
Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 10
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