DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1977, n. 1188
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Visto l'accordo intervenuto il 7 settembre 1977 fra il Governo e i rappresentanti della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil e delle organizzazioni sindacali aderenti alla medesima, e del Sindifer nonche' quello con l'Usfi sulla nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario;
Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, recante norme sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; Decreta:
Art. 1
Il lavoro straordinario puo' essere richiesto e reso per eccezionali e temporanee esigenze di servizio, entro i limiti dei fondi stanziati negli appositi capitoli di bilancio e delle relative assegnazioni a ciascun servizio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Lo stanziamento annuo per la erogazione dei compensi per lavoro straordinario a tutto il personale non potra' eccedere la somma pari al corrispettivo di 140 ore per ciascuna unita' di detto personale. Le ore di lavoro straordinario, da effettuarsi e da retribuire, non potranno superare, di regola, per ciascun dipendente, il numero di 240 ore annuali. Al termine di ogni anno il titolare di ogni servizio presentera' una circostanziata relazione finale al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sull'entita' delle prestazioni di lavoro straordinario richieste e rese, nonche' in ordine all'effettivo risultato conseguito. Tali relazioni fanno parte della relazione annuale di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Per le attivita' la cui effettuazione richieda ulteriori prestazioni di lavoro straordinario di assoluta indilazionabilita' in eccedenza ai limiti di cui al secondo e terzo comma e sempre che non possano essere fronteggiate con la mobilita' del personale, su proposta motivata del direttore generale dell'Azienda, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, saranno determinati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per periodi non eccedenti l'anno finanziario, particolari limiti di orario e di spesa; potra' essere, altresi', assegnato, se espressamente autorizzato, un numero globale di ore di lavoro straordinario da utilizzare, anche con il sistema del cottimo, per particolari lavori una tantum quantitativamente definibili. Tale provvedimento dovra' contenere i motivi per i quali le prestazioni stesse sono rese, l'entita' del personale impiegato, compreso il titolare dell'unita' organica, il numero di ore riconosciute indispensabili per corrispondere alle straordinarie indilazionabili esigenze di lavoro, il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'esecuzione del lavoro straordinario, nonche' l'ammontare della relativa spesa. Al termine di ogni periodo autorizzato, il titolare di ogni singola unita' organica presentera' al direttore generale una circostanziata relazione finale in ordine all'effettivo risultato conseguito, da rimettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del tesoro ed al Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
Art. 2
E' considerato straordinario, ai fini della corresponsione del relativo compenso, il lavoro ordinato ed eseguito, per motivi di indole temporanea ed eccezionale, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto. Tale lavoro straordinario non puo' essere comandato, di regola, per una durata superiore a due ore per giornata di lavoro. Il semplice spostamento dell'orario normale in una o piu' giornate quando non si supera con esso la durata del lavoro ordinario settimanale, non da' luogo a compenso per lavoro straordinario. Le ore eccedenti il normale servizio, quando non compensate da minor lavoro entro il mese solare, vengono retribuite per intero ai sensi del primo comma. Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto il compenso per lavoro straordinario viene corrisposto per le ore che eccedono in ciascun mese quelle di orario ordinario inerente alle giornate di presenza, determinate detraendo dal numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso, quello relativo alle assenze dovute a festivita' infrasettimanali, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc., nonche' ad utilizzazioni diverse da quelle proprie del personale considerato. La corresponsione del compenso per lavoro straordinario al personale suddetto va effettuata nella misura feriale diurna prevista dal successivo art. 4. Per la determinazione delle ore di lavoro mensilmente prestate dal personale di macchina e dei treni ai fini della corresponsione del compenso per lavoro straordinario ed eventualmente degli altri compensi e soprassoldi di cui ai capi VII e VIII delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, il direttore generale e' autorizzato ad adottare procedimenti semplificativi o a ricorrere a valutazioni forfettarie o convenzionali. Non e' consentito richiedere lavoro straordinario nelle giornate di parziale assenza dal servizio per congedo o malattia.
Art. 3
Il compenso per lavoro straordinario spetta per le prestazioni comandate ed effettivamente rese per esigenza di servizio oltre la durata del lavoro ordinario e non puo' essere corrisposto in misura forfettaria mensile.
Art. 4
A decorrere dal 1° luglio 1977 la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario eseguito e' determinata, secondo i criteri appresso indicati: a) per le qualifiche di ispettore capo superiore del ruolo ad esaurimento e di ispettore capo del ruolo ad esaurimento viene adottato l'indice 95; per quella di ispettore capo aggiunto l'indice 92, rapportati al trattamento del primo dirigente, fatto pari a 100; b) per le qualifiche di vertice della carriera di concetto degli uffici e dei dirigenti dell'esercizio con parametro 370 viene stabilito un rapporto tra detto parametro e quello di 406 attribuito al primo dirigente. Tale rapporto e arrotondato ai dieci centesimi per difetto; c) la misura del compenso orario per lavoro straordinario delle anzidette qualifiche viene determinata moltiplicando gli indici di cui al punto a) od il rapporto di cui al punto b) per un centosettantacinquesimo del trattamento economico mensile del primo dirigente per stipendio piu' indennita' di funzione alla classe iniziale di stipendio, maggiorato del quindici per cento e arrotondato alla lira per eccesso; d) per ciascun parametro delle altre qualifiche ferroviarie il compenso orario per lavoro straordinario verra' ottenuto dividendo i relativi trattamenti per stipendio piu' indennita' pensionabile per il rapporto, arrotondato al millesimo per difetto, tra lo stipendio piu' indennita' pensionabile iniziali annui delle anzidette qualifiche destinatarie del parametro 370 e la rispettiva misura oraria del compenso per lavoro straordinario. Per il lavoro straordinario prestato in ore notturne dei giorni feriali ed in quelle diurne dei giorni festivi la misura oraria del compenso di cui al precedente comma e' maggiorata del trenta per cento; viene inoltre maggiorata di un ulteriore venti per cento per il lavoro straordinario prestato in ore notturne dei giorni festivi. Le misure dei compensi per lavoro straordinario risultanti dall'applicazione dei precedenti commi sono inoltre aumentate di un importo pari ad un centosettantacinquesimo della misura mensile dell'indennita' integrativa speciale spettante, alla data del 10 gennaio di ogni anno, alla generalita' del personale statale in attivita' di servizio. Le misure complessive cosi' ottenute saranno arrotondate alle lire dieci per eccesso. A decorrere dal 1° gennaio 1978, ai fini della determinazione del parametro base di cui al precedente primo comma, lettera c), sara' considerato anche l'importo della tredicesima mensilita' dell'anno immediatamente precedente, ragguagliato a mese.
Art. 5
Previa autorizzazione del direttore generale, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, puo' essere adottato il sistema di lavoro a cottimo quando la sua applicazione risulti possibile ed opportuna. Le norme particolari per l'esecuzione del lavoro a cottimo sono emanate dal direttore generale.
LEONE ANDREOTTI - RUFFINI - MORLINO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 maggio 1978
Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 27
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