DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1977, n. 1211
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto n. 2229 del 13 ottobre 1927, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 123, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia, che muta la denominazione in chirurgia generale, e' cosi' modificato: "La scuola di specializzazione in chirurgia generale conferisce il diploma di specializzazione in chirurgia generale. Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono cinque". L'art. 135, relativo alla scuola di specializzazione in clinica oculistica, che muta la denominazione in oftalmologia, e' cosi' modificato: "Il corso degli studi nella scuola di specializzazione in oftalmologia e' di quattro anni. Il numero totale degli iscritti per i quattro anni calcolato sui letti della clinica e' di venti o al massimo trentacinque specializzandi". Il primo comma dell'art. 149 relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, e' cosi' modificato: "La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria ha la durata di tre anni". La scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria muta la propria denominazione in odontostomatologia. Il primo comma dell'art. 246 relativo alla scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio che muta la propria denominazione in ematologia generale e' modificato nel modo seguente: "La sede della scuola di specializzazione in ematologia generale sara' un istituto universitario di medicina generale (cioe' di clinica medica o di patologia speciale medica o di semeiotica medica) od anche un eventuale istituto universitario di ematologia". Dopo l'art. 270, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia della mano e della scuola di specializzazione in chirurgia sperimentale e microchirurgia. Scuola di specializzazione in chirurgia della mano Art. 271. - La scuola di specializzazione in chirurgia della mano ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia della mano. Art. 272. - Il direttore della scuola e' il direttore dell'istituto di clinica ortopedica e traumatologica dell'Universita' di Pavia. La scuola e' sotto la vigilanza della facolta' di medicina e chirurgia. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore della stessa, approvati dalla facolta' di medicina e chirurgia e nominati dal rettore. Essi possono essere scelti fra i professori ufficiali, tra i liberi docenti, tra gli aiuti e gli assistenti della facolta' di medicina e chirurgia o di altra facolta' dell'Ateneo o tra persone di riconosciuta competenza anche al di fuori dell'ambito universitario. Art. 273 - Il corso ha la durata di tre anni. Possono essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Art. 274. - Il numero dei posti disponibili e' di quattro per ogni anno. Art. 275. - La frequenza e' obbligatoria nell'istituto sede della scuola per un periodo di nove mesi per ogni anno accademico. Art. 276. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono: 1° Anno: clinica ortopedica dell'arto superiore (biennale; 1° anno); traumatologia dell'arto superiore (biennale; 1° anno); chirurgia plastica ricostruttiva (biennale; 1° anno); anatomia funzionale della mano; anatomia chirurgica dell'arto superiore; anatomia e istologia patologica; radiodiagnostica dell'arto superiore e nozioni di radioterapia; anestesiologia e rianimazione. 2° Anno: clinica ortopedica dell'arto superiore (biennale; 2° anno); traumatologia dell'arto superiore (biennale; 2° anno); chirurgia plastica ricostruttiva (biennale; 2° anno); tecniche di chirurgia tendinea; tecniche di chirurgia osteo-articolare; chirurgia vascolare dell'arto superiore. 3° Anno: semeiotica e clinica neurologica dell'arto superiore; elettrodiagnostica ed elettromiografia; fisiochinesiterapia; microchirurgia dei nervi periferici; clinica dermatologica; nozioni di medicina legale; nozioni di psicologia; protesi sostitutiva nelle amputazioni dell'arto superiore. Art. 277. - L'allievo del primo anno, per essere ammesso al secondo, deve aver superato tutti gli esami del primo anno. L'allievo del secondo anno, per essere ammesso al terzo, deve aver superato i tre esami biennali e tutti gli altri esami del secondo anno. Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato deve presentare una dissertazione scritta su un argomento della specialita'. Art. 278. - Alle spese occorrenti al funzionamento della scuola si provvede con fondi rappresentati da introiti delle tasse di iscrizione e di laboratorio, le stesse che la legge stabilisce per gli studenti della facolta' di medicina e chirurgia, oltre la tassa di diploma: tassa annuale di immatricolazione (da versare una sola volta). L. 5.000 tassa annuale di profitto (da versare in due rate) . . L. 186.000 contributi di laboratorio . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 libretto e tessera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche di cui gli iscritti usufruiscono e per le altre prestazioni da effettuare durante il corso di studi, e' fissata anno per anno dal consiglio di amministrazione su proposta della facolta' di medicina e chirurgia (articolo 122, sez. 2a, titolo XI dello statuto dell'Universita' degli studi di Pavia). Scuola di specializzazione in chirurgia sperimentale e microchirurgia Art. 279. - La scuola di specializzazione in chirurgia e microchirurgia ha la durata di tre anni e conferisce il diploma di specialista in tale materia. Essa ha per scopo di impartire un insegnamento specialistico sulle tecniche della chirurgia sperimentale e della microchirurgia applicata alla chirurgia generale, di curare l'approfondimento dottrinario sugli argomenti della chirurgia clinica che non sono completamente risolti nell'applicazione pratica e di fornire una preparazione scientifico e tecnico-pratica su metodiche terapeutiche d'avanguardia non ancora di comune impiego nel trattamento delle malattie chirurgiche. La scuola dispone delle attrezzature cliniche, scientifiche e didattiche dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e del laboratorio di chirurgia sperimentale ad esso annesso. Art. 280. - Alla scuola possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia per un numero complessivo di trenta iscritti. La selezione dei candidati avviene per mezzo di un concorso per titoli ed esami, da espletarsi entro il mese di dicembre. In nessun caso e' consentita l'abbreviazione di durata del corso. E' obbligatoria la frequenza alle lezioni, esercitazioni e ad ogni altra attivita' pratica o didattica realizzata nell'ambito della scuola di specializzazione. Gli iscritti devono inoltre presentare un internato sotto forma di servizio continuativo per non meno di nove mesi all'anno negli ambienti di diagnosi e cura e nel laboratorio, con lo orario stabilito per gli assistenti. Art. 281. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia comparata e fisiologia applicata dei mammiferi superiori, con particolare riferimento agli animali di esperimento; l'anestesia e la rianimazione nell'animale da esperimento; gli organi interni artificiali: il rene; problemi ancora insoluti nella chirurgia del tubo digerente; problemi ancora insoluti nella chirurgia delle ghiandole endocrine; fondamenti di immunologia chirurgica; problematica generale dei trapianti d'organo; attrezzatura, strumenti e tecniche generali in microchirurgia. 2° Anno: tabulazione, alimentazione, tecniche di prelievo di campioni dell'animale da esperimento; fisiopatologia dello shock traumatico, settico, ipovolemico; gli organi interni artificiali: il polmone; problemi ancora insoluti nella chirurgia del pancreas; chirurgia sperimentale del fegato e del circolo portale; tecniche di laboratorio in uso nella immunologia chirurgica; l'omotrapianto di rene nella clinica e nella sperimentazione; microangiochirurgia. 3° Anno: fisiopatologia del digiuno; il trattamento di nutrizione parentale controllata; gli organi interni artificiali: il cuore ed il fegato; tecniche di conservazione di organi isolati a scopo di trapianto; problemi ancora insoluti nella chirurgia delle vie biliari; l'omotrapianto di fegato nella clinica e nella sperimentazione; il trattamento post-operatorio del paziente portatore di trapianto; aspetti medico-legali del prelievo di organi e da cadavere; microneurochirurgia. I corsi sono corredati da esercitazioni pratiche obbligatorie ed integrati da seminari su argomenti specifici tenuti da esperti italiani e stranieri. Art. 282. - Al termine di ogni anno del corso gli iscritti devono sostenere gli esami di profitto sugli insegnamenti previsti dai piani di studio; il superamento di tali esami consente l'ammissione all'anno successivo. L'esame finale di diploma consiste nella stesura e discussione di una tesi scritta in cui sono esposti i risultati personali ottenuti nell'attivita' sia d'indole clinica che sperimentale. Art. 283. - La direzione della scuola e' conferita dalla facolta' secondo le norme generali che regolano la direzione della scuola di perfezionamento. Gli insegnanti della scuola sono nominati dal rettore dell'Universita', su proposta del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Le commissioni sono composte di tre membri: dal direttore della scuola, da un professore ufficiale di materia affine o da un professore incaricato stabilizzato della materia e da un libero docente cultore di chirurgia sperimentale e microchirurgia. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti. La commissione per l'esame di diploma e' composta da cinque membri scelti fra i docenti della scuola nominati dal preside della facolta' di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti. Art. 284. - Alle spese occorrenti per il funzionamento della scuola si provvede con contributi eventualmente concessi da Ministeri, dalle regioni, da enti pubblici o privati e dalle seguenti tasse, soprattasse e contributi degli iscritti: tassa di immatricolazione (da versare una sola volta). . L. 2.000 tassa annuale di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 soprattassa annuale di esame . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 contributi di laboratorio . . . . . . . . . . . . . . . L. 65.000 libretto e tessera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 tassa erariale di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1978
Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 343
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