DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1215

Type DPR
Publication 1977-10-31
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni dagli organi accademici dell'Universita' di Ferrara e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 106, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia, e' abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 106. - La scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso la clinica medica generale e conferisce il diploma in cardiologia.

La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in carenza, a professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.

La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo di allievi e' di 15 (quindici) per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) anatomia umana normale ed embriologia dello apparato cardiovascolare;

2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (I);

3) biochimica e biofisica;

4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (I);

5) informatica medica e strumentazione biomedica (I).

2° Anno:

1) anatomia patologica (I);

2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (II);

3) patologia e clinica cardiovascolare (I);

4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (II);

5) informatica medica e strumentazione biomedica (II);

6) radiologia (I);

7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.

3° Anno:

1) anatomia patologia (II);

2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (III);

3) patologia e clinica cardiovascolare (II);

4) radiologia (II);

5) terapia medica e farmacologia clinica (I).

4° Anno:

1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (IV);

2) patologia e clinica cardiovascolare (III);

3) terapia medica e farmacologia clinica (II);

4) terapia chirurgica;

5) terapie intensive cardiologiche.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1978 Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 345

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni dagli organi accademici dell'Universita' di Ferrara e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 106, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia, e' abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in cardiologia Art. 106. - La scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso la clinica medica generale e conferisce il diploma in cardiologia. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in carenza, a professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo di allievi e' di 15 (quindici) per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia umana normale ed embriologia dello apparato cardiovascolare; 2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (I); 3) biochimica e biofisica; 4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (I); 5) informatica medica e strumentazione biomedica (I). 2° Anno: 1) anatomia patologica (I); 2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (II); 3) patologia e clinica cardiovascolare (I); 4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (II); 5) informatica medica e strumentazione biomedica (II); 6) radiologia (I); 7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari. 3° Anno: 1) anatomia patologia (II); 2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (III); 3) patologia e clinica cardiovascolare (II); 4) radiologia (II); 5) terapia medica e farmacologia clinica (I). 4° Anno: 1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (IV); 2) patologia e clinica cardiovascolare (III); 3) terapia medica e farmacologia clinica (II); 4) terapia chirurgica; 5) terapie intensive cardiologiche. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1978

Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 345

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.