DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1221
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: All'art. 10, relativo alle modalita' della tesi di laurea, l'ultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Per la facolta' di scienze l'esame di laurea consiste come al punto 1)". Art. 29 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche l'insegnamento di storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici e' soppresso e sono inclusi i seguenti: storia dell'Africa e dell'Asia mediterranea; storia dell'Asia orientale. All'art. 77, relativo al corso di laurea in matematica, il diciannovesimo comma e' abrogato. All'art. 81, relativo al corso di laurea in scienze naturali, il nono comma e' abrogato. All'art. 83, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, il terzo comma e' abrogato. All'art. 84, relativo al biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria, al secondo anno l'insegnamento di disegno II e' differenziato come segue: 5) a) disegno II - indirizzo civile; b) disegno II - indirizzo meccanico. Dopo gli insegnamenti del secondo anno e' aggiunto il seguente comma: "Lo studente sceglie uno dei due esami di disegno II". L'art. 92, relativo alla propedeuticita' degli esami del corso di laurea in farmacia, e' modificato nel senso che l'ultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "I tre corsi annuali di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica sono propedeutici il primo rispetto al secondo ed il secondo rispetto al terzo. Lo studente non puo' iscriversi al laboratorio del primo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica e pertanto non puo' ottenere la firma di frequenza del suddetto corso. Lo studente non puo' iscriversi al laboratorio del terzo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non ha superato l'esame di chimica organica e pertanto non puo' ottenere la firma di frequenza del suddetto corso".
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1978
Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 351
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