DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1977, n. 1233
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 121, relativo alle disposizioni generali delle scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia, e' abrogato e sostituito dal seguente: Gli iscritti alle scuole di specializzazione sono tenuti al pagamento delle tasse e soprattasse secondo le tabelle seguenti: Scuole di specializzazione in: anestesiologia e rianimazione, malattie dell'apparato cardiovascolare, chirurgia, clinica dermosifilopatica, fisiologia e scienza dell'alimentazione, gerontologia e geriatria, igiene e medicina preventiva, malattie endocrine e metaboliche, neurologia, medicina del lavoro, medicina interna, oculistica, ostetricia e ginecologia, otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, clinica pediatrica, puericultura, radiologia, urologia, nefrologia medica, terapia fisica e riabilitazione.
1° Anno
Altri anni
Fuori corso
Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria
1° Anno
Altri anni
Fuori corso
Scuola di specializzazione in ortognatodonzia
1° Anno
Altri anni
Fuori corso
L'art. 173, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, e' modificato nel senso che la sede della scuola stessa e' trasferita dalla cattedra di clinica medica generale a quella di malattie dell'apparato cardiovascolare. L'art. 174, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti e' stabilito in diciotto complessivamente per i tre anni di corso. L'art. 223, relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti e' stabilito in dodici complessivamente per l'intero corso.
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 luglio 1978
Registro n. 77 Istruzione, foglio n. 337
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