DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1235
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 137, 143, 269, 274, 279, 292, 300, 309 e 345, relativi alle tasse ed ai contributi dovuti dagli iscritti ai seminari ed ai corsi di perfezionamento e di specializzazione, annessi alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, sono modificati nel modo seguente: All'art. 137, relativo al seminario di scienze biologiche, le parole: "una tassa di iscrizione il cui ammontare viene stabilito", si sostituiscono con: "i contributi stabiliti". All'art. 143, relativo al seminario di scienze geologiche, le parole: "una tassa di iscrizione il cui ammontare viene stabilito", si sostituiscono con: "i contributi stabiliti". All'art. 269, relativo al corso di perfezionamento in matematica ad indirizzo applicativo, le parole: "le tasse di iscrizione e le sopratasse vengono fissate", si sostituiscono con: "gli studenti versano i contributi fissati". All'art. 274, relativo al corso di perfezionamento in matematica ad indirizzo didattico, le parole: "le tasse di iscrizione e le sopratasse vengono fissate", si sostituiscono con: "gli studenti versano i contributi fissati". All'art. 279, relativo al corso di perfezionamento in matematica ad indirizzo scientifico, le parole: "le tasse di iscrizione e le sopratasse vengono fissate", si sostituiscono con: "gli studenti versano i contributi fissati". All'art. 292, relativo al corso di specializzazione in studi talassografici, le parole: "Le tasse e", si sostituiscono con: "I contributi". All'art. 300, relativo alla scuola di specializzazione in chimica analitica, le parole: "delle tasse", si sostituiscono con: "dei contributi". All'art. 309, relativo alla scuola di specializzazione in chimica nucleare, si sostituisce l'intero testo con il seguente: Gli iscritti sono tenuti a versare la tassa annuale di L. 50.000 in una unica rata, piu' gli eventuali contributi che verranno fissati dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio di facolta'. All'art. 345, relativo alla scuola di perfezionamento in scienza delle macromolecole, le parole: "delle tasse", si sostituiscono con: "dei contributi". L'art. 306, relativo all'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in chimica nucleare, e' modificato nel senso che e' aggiunto il seguente corso semestrale: elementi di diritto e di legislazione sociale.
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 luglio 1978
Registro n. 77 Istruzione, foglio n. 334
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