DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1240

Type DPR
Publication 1977-10-31
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 384, relativo all'ordinamento della scuola speciale di colpocitologia, e' modificato nel senso che il terzo, nono e tredicesimo comma relativi rispettivamente ai titoli di ammissione alla scuola, alla direzione della medesima ed alle materie d'insegnamento sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Il titolo di studio richiesto per l'ammissione alla scuola e' il diploma di scuola media superiore. Il direttore della scuola e' il direttore dell'istituto di clinica ostetrica e ginecologica o un docente del medesimo istituto che abbia particolare competenza in materia e che ne sia cultore. Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: fisica; chimica e biochimica; biologia (con particolare riguardo alla citologia generale); anatomia, istologia e fisiologia umana normale con particolare riguardo all'apparato genitale femminile; nozioni di patologia generale; nozioni di microbiologia; tecnica citologica e colposcopica. 2° Anno: anatomia ed istologia patologica umana con particolare riguardo all'apparato genitale femminile; citologia normale e patologica dell'apparato genitale femminile compresa la mammella; colposcopia; tecnica istologica ed istochimica; tecnica fotografica e microfotografica. Il presente decreto, minuto del sigillo dello Stato, sara' inserto della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 luglio 1978 Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 310

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