DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1242
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Ferrara e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 205 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche presso la facolta' di farmacia. SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE ANNESSE ALLA FACOLTA' DI FARMACIA Capo I Scuola di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche Art. 206. - E' istituita presso la facolta' di farmacia una scuola di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche con sede presso l'istituto di chimica farmaceutica dell'Universita'. Il suo scopo e' di impartire lezioni di esercitazioni pratiche al fine di fornire agli allievi una preparazione completa teorica e sperimentale nella scienza e nella tecnologia dei cosmetici. Art. 207. - Il direttore della scuola e' nominato dalla facolta' di farmacia tra i docenti della facolta' stessa. Egli presiede il consiglio della scuola che e' composto da tutti gli insegnanti dei vari corsi. I docenti sono proposti dal direttore e sono nominati dalla facolta'. Art. 208. - La scuola rilascia un diploma di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche. La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma e' di due anni. Alla scuola possono essere iscritti 15 (quindici) allievi per anno. Qualora il numero delle domande di iscrizione ecceda quello fissato, il consiglio della scuola procedera' ad una scelta insindacabile in base ai titoli presentati. Possono iscriversi i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica, chimica industriale e scienze biologiche. Su proposta della facolta' di farmacia, udito il consiglio della scuola, il senato accademico puo' eventualmente ammettere alla scuola candidati che presentino diplomi di laurea diversi da quelli stabiliti. Gli aspiranti debbono nei termini regolamentari presentare apposita domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dai prescritti documenti e della quietanza del pagamento di tasse, soprattasse e contributi relativi. Art. 209. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) biologia e biochimica cellulare; 2) fisiologia applicata; 3) farmacologia e tossicologia cosmetica; 4) microbiologia applicata ed igiene; 5) chimica fisica applicata; 6) chimica prodotti cosmetici I; 7) tecnologia cosmetica I; 8) controllo chimica di qualita' I. 2° Anno: 1) chimica prodotti cosmetici II; 2) tecnologia e formulazione cosmetica II; 3) legislazione cosmetica e documentaristica; 4) impianti e macchinario cosmetico; 5) marketing, pubblicita' e psicocosmesi; 6) controllo chimico di qualita' II; 7) controllo microbiologico di qualita'. Ad ogni corso corrispondera' un adeguato numero di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche che potranno essere svolte da piu' docenti in relazione alla particolare necessita' di ciascun corso. Oltre alle predette possono essere tenuti seminari e conferenze di aggiornamento nel campo della cosmetologia. Gli iscritti sono obbligati alla frequenza costante ai corsi di lezioni ed esercitazioni. La frequenza viene comprovata dall'attestazione rilasciata dagli insegnanti sul libretto di iscrizione. L'attestazione di frequenza e' indispensabile ai fini della ammissione agli esami. Art. 210. - Le tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola sono quelle stabilite per la facolta' di farmacia di cui all'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. I contributi a carico degli iscritti saranno fissati annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Universita' su proposta del consiglio della scuola e verranno resi noti ogni anno con apposito manifesto. Art. 211. - La data di inizio e termine delle lezioni sono fissate dalla facolta', udito il consiglio della scuola, in dipendenza a ragioni speciali inerenti alla natura dei corsi. Art. 212. - Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside di facolta' di farmacia su proposta del direttore della scuola e sono composte, di norma, rispettivamente di tre e sette membri. Gli esami di profitto e di diploma si sostengono di regola in due sessioni in un periodo successivo alla conclusione di ciascun anno. Gli esami di profitto, che consistono in prove teoriche e tecnico-pratiche si sostengono nelle singole materie od anche in gruppi di materie strettamente affini. L'esame di diploma, al quale i candidati potranno essere ammessi dopo aver superato tutti gli esami di profitto, consiste in una discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su un argomento tecnico-scientifico assegnato allo specializzando dal direttore della scuola. Art. 213. - Al funzionamento della scuola si provvedera' con il provento delle tasse, soprattasse e contributi da parte degli iscritti. La scuola potra' avvalersi anche di contributi provenienti da enti o industrie interessate allo sviluppo delle conoscenze in questo campo. L'istituto di chimica farmaceutica mettera' a disposizione della scuola aule e locali per lezioni ed esercitazioni di laboratorio.
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 luglio 1978
Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 306
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