LEGGE 3 gennaio 1978, n. 2
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 6 della presente legge si applicano nelle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta colpite dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1977. Le disposizioni dei successivi articoli 7 e 10 si applicano nelle province e nei comuni della Lombardia, del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta indicati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per i lavori pubblici, sentite le regioni della Lombardia, del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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