LEGGE 16 gennaio 1978, n. 11
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico All'articolo 3, terzo comma, lettera b), della legge 2 maggio 1974, n. 195, le parole: "e le componenti parlamentari dei Gruppi misti appartenenti ai partiti di cui al quarto comma dell'articolo 1" sono sostituite con le altre: "e le componenti parlamentari dei Gruppi misti appartenenti ai partiti ed alle formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni nelle regioni di cui al quarto comma dell'articolo 1". La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 16 gennaio 1978 LEONE ANDREOTTI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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