LEGGE 24 gennaio 1978, n. 12
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 6 della legge 16 giugno 1977, n. 357, è prorogato di sei mesi con decorrenza dalla scadenza ivi indicata. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 gennaio 1978 LEONE ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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