LEGGE 1 febbraio 1978, n. 20
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
E' convertito in legge il decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, recante modifiche e proroghe dei termini di scadenza di alcune disposizioni ed agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di fabbricazione e di diritto erariale sugli alcoli e di imposta di fabbricazione sulla birra.
Art. 2
L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli cinematografici di cui al n. 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' fissata nella misura del 2 per cento per i prezzi netti di importo fino a L. 862 e nella misura del 21 per cento per i prezzi netti di importo non inferiore a L. 2.100. Per i prezzi intermedi, da fissarsi in ogni caso a lire intere, l'aliquota e' stabilita in base alla seguente formula: y = 0,0153473 x - 11,2293 ove y rappresenta l'aliquota ed x il prezzo netto.
Art. 3
Alla minore entrata derivante nell'anno finanziario 1978 dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, valutata in lire 10 miliardi, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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