DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1978, n. 21
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che approva lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonche' il parere del consiglio regionale della regione autonoma della Sardegna;
Sentito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della regione e' esercitato da una sezione regionale della Corte dei conti avente sede in Cagliari e costituita da un presidente di sezione, che la presiede, e da tre consiglieri. Alla sezione e' altresi' assegnato un congruo numero di magistrati con qualifica di primo referendario o referendario, nonche' di funzionari ed impiegati in relazione alle esigenze di funzionamento. L'assegnazione di tutti i magistrati ha luogo con il loro consenso. Il presidente della Corte, sentito il consiglio di presidenza puo', con sua ordinanza, conferire le funzioni di presidente reggente la sezione regionale al consigliere piu' anziano. Il numero dei votanti della sezione non puo' essere inferiore a tre. Qualora all'atto della votazione, i presenti siano in numero pari, non votera' il magistrato non relatore meno anziano nel ruolo. I consiglieri che fanno parte della sezione regionale sono delegati al controllo degli atti dei vari rami dell'amministrazione regionale secondo la ripartizione disposta, con proprio decreto, dal presidente della Corte.
Art. 2
In caso di assenza o impedimento i primi referendari o referendari si sostituiscono a vicenda in base all'anzianita' nell'ambito dello stesso ufficio o di uffici diversi, se necessario. I consiglieri sono sostituiti fra loro con ordinanza del presidente della sezione.
Art. 3
Al controllo sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella regione e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti, e' delegato uno dei consiglieri appartenenti alla sezione. Rispetto a tali atti pero' rimane ferma la competenza della sezione centrale del controllo come regolata dalle norme in vigore.
Art. 4
Il controllo sugli atti amministrativi della regione e' esercitato secondo le leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.
Art. 5
(( 1. Il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, eccetto quelli attinenti l'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del consiglio regionale, nonche' sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea))
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MARZO 1998, N.74))
Art. 7
Gli atti sottoposti al controllo sono vistati dai consiglieri che ne dispongono la registrazione. I rilievi istruttori sono firmati dai primi referendari o referendari preposti agli uffici.
Art. 8
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MARZO 1998, N.74))
Art. 9
Nello svolgimento dell'attivita' e per il funzionamento della sezione regionale si applicano il primo, secondo, terzo e quinto comma dell'art. 24 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, nonche', in quanto applicabile, ogni altra disposizione vigente. Il presidente della sezione regionale coordina l'attivita' dei consiglieri delegati al controllo, che compongono la sezione stessa; attivita' che sua volta, coordinata con quella di tutti gli altri uffici di controllo della Corte, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento ai sensi dell'art. 22 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 8 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345. Nel caso di rifiuto di visto da parte della sezione regionale, la giunta regionale puo' chiedere che le sezioni riunite della Corte dei conti deliberino se sia fondata la causa del rifiuto. Alla discussione puo' intervenire un rappresentante dell'amministrazione regionale con funzioni dirigenziali.
Art. 10
Il rendimento generale della regione e' verificato dalla sezione regionale, la quale ne riferisce al presidente della Corte dei conti. Su di esso pronunciano le sezioni riunite della Corte dei conti in conformita' all'art. 40 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione e' unita una relazione nella quale la Corte formula le sue osservazioni intorno al modo con cui l'amministrazione regionale si sia conformata alle leggi e suggerisce amministrazioni o le riforme che crede opportune. La decisione e la relazione sono trasmesse al presidente del consiglio regionale che le sottopone al consiglio e alla relazione della giunta. Copia decisione e della relazione suddette sono trasmesse al rappresentante del Governo.
Art. 11
Il presidente e i consiglieri che costituiscono la sezione sono collocati nella posizione prevista dall'art. 7, secondo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.
Art. 12
Sono abrogati gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 del capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250.
LEONE ANDREOTTI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 febbraio 1978
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 13
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