LEGGE 1 febbraio 1978, n. 30
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Campo di applicazione
La presente legge si applica al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, soggetto alla disciplina del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni. Al predetto personale possono essere assegnate soltanto qualifiche previste dalle allegate tabelle, secondo le note esplicative ed i criteri stabiliti, dalle stesse.
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