DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1978, n. 55
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 4 marzo 1958, n. 179, sulla istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale della previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti;
Vista la legge 11 novembre 1971, n. 1046;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301, per l'approvazione del regolamento di esecuzione della legge 11 novembre 1971, n. 1046, in materia di ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti;
Sentito il comitato nazionale dei delegati;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Art. 1
Dopo il primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301, e' aggiunto il seguente comma: "La pensione di vecchiaia liquidata secondo le disposizioni di cui al comma precedente e' aumentata del 2 per cento dello ammontare minimo della pensione base di cui al primo comma del presente articolo, per ogni anno intero di contribuzione successivo al pensionamento; detto aumento sara' liquidato all'atto della cancellazione dai ruoli della Cassa oppure ogni tre anni. La liquidazione sara' fatta dalla giunta, d'ufficio, entro novanta giorni dalla cancellazione dai ruoli oppure dal compimento del triennio; decorso tale termine la Cassa sara' tenuta al pagamento degli interessi legali sugli arretrati".
Art. 2
Dopo l'art. 8 del decreto del Presidente, della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301, e' inserito il seguente articolo: Art. 8-bis. - A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' concesso un supplemento di pensione, pari a L. 390.000 annue, suddiviso per tredici mensilita', in favore dei titolari di pensione che non fruiscono di altra forma di previdenza obbligatoria maturata in conseguenza di versamenti contributivi effettuati in concomitanza con l'iscrizione alla Cassa. Il suddetto supplemento e' utile ai fini della reversibilita' nei confronti dei superstiti di cui al successivo art. 13 ivi compresi i superstiti gia' titolari di pensione a carico della Cassa.
Art. 3
Il terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301, e' modificato come segue: "Coloro che si iscrivono o reiscrivono alla Cassa dopo il cinquantesimo anno di eta' sono ammessi alla pensione prevista dal primo comma solo se, al verificarsi dell'invalidita', possano far valere almeno cinque anni di anzianita' contributiva, ovvero due anni, qualora l'invalidita' sia conseguente ad infortunio; tali limiti sono elevati rispettivamente a dieci e cinque anni qualora l'iscrizione o reiscrizione alla Cassa avvenga dopo il sessantesimo anno di eta'".
Art. 4
Il terzo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301, e' modificato come segue: "I superstiti di coloro che si iscrivono o reiscrivono alla Cassa dopo il cinquantesimo anno di eta' hanno diritto alla pensione prevista dal primo comma solo se l'iscritto, al verificarsi dell'evento, aveva maturato cinque anni di anzianita' contributiva, ovvero due anni, qualora la morte sia conseguente ad infortunio; detti limiti sono elevati rispettivamente a dieci ed a cinque anni per i superstiti di coloro che si iscrivono o reiscrivono alla Cassa dopo il sessantesimo anno di eta'".
Art. 5
Le modifiche al regolamento, apportate dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, non si applicano ai professionisti che siano iscritti o reiscritti alla Cassa dopo il compimento del sessantesimo anno di eta' ma prima della entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6
LEONE ANDREOTTI - ANSELMI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 marzo 1978
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 24
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