DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1978, n. 58

Type DPR
Publication 1978-01-06
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

In materia di protezione dei lavoratori sia dipendenti che autonomi, nei casi di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria e maternita', la regione - nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 - ha facolta' di integrare la legislazione dello Stato e di costituire appositi istituti autonomi o di agevolarne l'istituzione.

Art. 1-bis

((

1.La regione e' delegata a disciplinare, nel rispetto del principio di economicita' e dei criteri direttivi stabiliti dalla legislazione statale in ordine alla specificita' ed unicita' della finalita' previdenziale, alle modalita' costitutive dei fondi negoziali, alle funzioni degli organismi dei fondi stessi, al finanziamento, alla gestione ed al deposito dei patrimoni, alle prestazioni erogate ed alle responsabilita', il funzionamento dei fondi pensione a carattere regionale o infraregionale. A tali fondi possono aderire, secondo le modalita' previste nei rispettivi contratti, anche i dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali anche se prestano la loro attivita' fuori dal territorio regionale e, se e come previsto dalla relativa normativa statale, i dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale. I fondi di cui al presente articolo possono avvalersi direttamente dei servizi e delle misure fornite dalle strutture di supporto istituite dalla regione, in base ai criteri dalla stessa stabiliti. Saranno individuate, sentita la commissione di vigilanza sui fondi pensione, le modalita' tramite le quali i fondi pensione non regionali possono avvalersi, a favore dei propri iscritti residenti in regione, dei servizi previsti dalla normativa regionale. A tutti i residenti nei comuni della regione, a prescindere dal carattere regionale o meno dei fondi pensione a cui aderiscano, e' assicurata la possibilita' di fruire di tutti i benefici previsti dalle leggi regionali.

2.La regione puo' promuovere la costituzione ed il funzionamento di appositi fondi pensione a carattere regionale per persone per le quali non sussistano o non operino previsioni normative che consentano l'adesione a forme di previdenza complementare di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o per adeguare le provvidenze previste dalla normativa regionale. Gli stessi fini possono essere perseguiti tramite apposite convenzioni.

3.I fondi di cui al presente articolo sono equiparati ai fondi negoziali; ad essi si applicano la relativa disciplina fiscale ed il regime tributario previsti dalle norme di Stato.

4.Ai fini della determinazione dell'ammontare delle quote di gettito di spettanza delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del Titolo VI dello Statuto speciale di autonomia, in relazione all'istituzione nel territorio regionale dei fondi pensione complementari di cui al presente articolo e di altre iniziative che rientrano nelle competenze statutarie in materia di previdenza, assicurazioni sociali ed assistenza pubblica, il versamento delle imposte dovute dai predetti fondi ad altri soggetti in qualita' di sostituti di imposta e' effettuato nelle forme previste dalla legge alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente in ragione della provincia di appartenenza dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e dei professionisti aderenti ai medesimi fondi pensione. Nel caso in cui il datore di lavoro eserciti la propria attivita' in entrambe le province, ai fini del versamento delle suddette imposte, si fa riferimento alla sede di lavoro del personale dipendente.

5.Si applica ai fondi pensione previsti dal presente articolo il regime autorizzatorio e di vigilanza stabilito dalle norme dello Stato per i fondi pensione. La regione definisce le modalita' ed i presupposti necessari per beneficiare delle garanzie prestate dalla regione stessa ed i controlli sulla loro persistenza.

))

Art. 2

Agli istituti autonomi costituiti dalla regione ai sensi del precedente articolo, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro cui spetta la vigilanza sull'ente od istituto interessato, su richiesta della regione o in caso di decentramento generale di funzioni nel sistema previdenziale, possono essere attribuite anche funzioni esercitate dall'I.N.P.S., dall'I.N.A.I.L. e da altri enti od istituti operanti nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali. Il decreto detta le disposizioni necessarie, anche di carattere finanziario, per assicurare il coordinamento tra le funzioni attribuite agli istituti costituiti dalla regione e quelle che continueranno ad essere esercitate dagli enti od istituti costituiti o disciplinati con legge dello Stato. Il personale addetto agli uffici degli enti od istituti previdenziali che operano nel territorio regionale e che per effetto dell'applicazione del primo comma del presente articolo debbano essere ristrutturati o soppressi, ha diritto di chiedere il trasferimento agli istituti autonomi costituiti dalla regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di istituzione dei relativi ruoli organici. Al personale trasferito ai sensi del comma precedente e' garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. Nell'espletamento delle attribuzioni loro conferite a norma del presente articolo gli istituti autonomi costituiti dalla regione si atterranno alle norme contenute nelle leggi dello Stato ed in eventuali leggi regionali per la loro attuazione, al fine di assicurare efficienza ed economicita' alla gestione dei servizi.

Art. 3

Per l'attuazione delle proprie leggi nel settore della previdenza e assicurazioni sociali la regione puo' anche avvalersi, assumendosi l'onere relativo, di istituti, enti od organizzazioni disciplinate con leggi dello Stato che svolgono attivita' nel settore stesso.

Art. 4

Fino alla data di soppressione degli enti mutualistici le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano sostituiscono a tutti gli effetti, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, l'Istituto nazionale assicurazioni malattie. Le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, per l'assolvimento dei compiti di cui al precedente comma, partecipano ai sistemi di finanziamento, comunque previsti, a carico dello Stato o di altri enti.

Art. 5

La regione e' rappresentata negli organi amministrativi collegiali locali degli istituti e degli enti nazionali che esplicano attivita' nel settore del precedente art. 1 nonche' negli organi collegiali di amministrazione degli enti e degli istituti pubblici che operano nello stesso settore esclusivamente nell'ambito del territorio regionale. A tal fine la regione designa un proprio rappresentante in quegli organi collegiali nei quali non sia gia' stabilita una propria rappresentanza. Negli organi di cui al primo comma aventi competenza esclusivamente nell'ambito provinciale il rappresentante della regione e' designato su proposta della provincia interessata.

Art. 6

Fermi restando il numero dei componenti e la ripartizione delle rappresentanze, alla composizione degli organi collegiali locali degli enti e degli istituti nazionali operanti nelle materie di cui al precedente art. 1, situati nella provincia di Bolzano o che abbiano competenze regionali, si applica il criterio dell'art. 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49. Il presidente ed il vice presidente devono appartenere a gruppi linguistici diversi.

Art. 7

Nella commissione regionale per la mano d'opera agricola, prevista dall'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, il rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il rappresentante degli enti di sviluppo sono sostituiti da un rappresentante della provincia di Trento e da uno della provincia di Bolzano. Per la composizione della commissione di cui al precedente comma e di quella della provincia di Bolzano di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, si applica l'art. 6 del presente decreto. Nelle commissioni costituite presso le sedi di Trento e di Bolzano dell'I.N.P.S., competenti, a norma dell'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, a deliberare, il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli, il funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' sostituito da un rappresentante della rispettiva provincia autonoma.

Art. 8

Il personale trasferito alle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione dello statuto nonche' il personale degli enti amministrativi da esse dipendenti per il quale sia previsto l'obbligo dell'iscrizione alla C.P.D.E.L. e' iscritto, ove non lo sia gia', alla C.P.D.E.L. stessa dalla data dell'inquadramento prevista dalla legge provinciale. In ordine al ricongiungimento delle posizioni contributive, nei confronti del personale suddetto si applicano le disposizioni statuali in materia di previdenza ed assicurazioni sociali.

Art. 9

Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, aderenti alla confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle dei lavoratori stessi, sono estesi, in ordine alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali e comunque in ordine all'esercizio di tutte le attivita' sindacali, comprese quelle di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni, i diritti riconosciuti da norme di legge alle Associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Alle associazioni e alla confederazione di cui al primo comma e' altresi' esteso il diritto alla rappresentanza negli organi collegiali della pubblica amministrazione e degli enti costituiti per la tutela dei loro interessi, nell'ambito provinciale o aventi competenza regionale. La maggiore rappresentativita' della confederazione di cui al primo comma e' accertata dal consiglio provinciale. Il relativo provvedimento e' impugnabile dinanzi alla sezione autonoma di Bolzano del tribunale amministrativo regionale.

LEONE ANDREOTTI - ANSELMI - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 marzo 1978

Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 25

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