DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1978, n. 60
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;
Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei, militari richiamati o trattenuti alle armi;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1
Nel corso dell'anno 1978 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento ed addestramento, purche' ancora soggetti ad obblighi militari: quattrocentosettantasei ufficiali, centodiciannove sottufficiali e trecentoquaranta graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito; trentacinque ufficiali e cinquantuno sottufficiali della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialita' del C.E.M.M.
Art. 2
Il Ministro per la difesa stabilira' per ogni arma, servizio, categoria specialita' e ruolo, il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti con decreto del Ministro per la difesa.
Art. 3
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.
LEONE RUFFINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 marzo 1978
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 269
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.