DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1978, n. 60

Type DPR
Publication 1978-02-07
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei, militari richiamati o trattenuti alle armi;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Art. 1

Nel corso dell'anno 1978 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento ed addestramento, purche' ancora soggetti ad obblighi militari: quattrocentosettantasei ufficiali, centodiciannove sottufficiali e trecentoquaranta graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito; trentacinque ufficiali e cinquantuno sottufficiali della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialita' del C.E.M.M.

Art. 2

Il Ministro per la difesa stabilira' per ogni arma, servizio, categoria specialita' e ruolo, il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti con decreto del Ministro per la difesa.

Art. 3

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.

LEONE RUFFINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 marzo 1978

Registro n. 7 Difesa, foglio n. 269

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