DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1978, n. 97
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, sulla costituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, che approva il regolamento per l'attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:
Articolo unico
Il terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, e' sostituito con il seguente: "Partecipano alle adunanze con diritto di voto, ai sensi dell'art. 24 dello statuto del Comitato internazionale olimpico, i membri italiani di questo Comitato".
LEONE ANDREOTTI - ANTONIOZZI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 aprile 1978
Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 11
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