DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1978, n. 102

Type DPR
Publication 1978-03-06
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 546, concernente ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976;

Udito il parere della Commissione parlamentare prevista dall'art. 34 della legge 8 agosto 1977, n. 546;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro incaricato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; Decreta:

Capo I UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

Art. 1

A decorrere dall'anno accademico 1977-78 e' istituita, in conformita' di quanto disposto dall'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, l'Universita' statale degli studi di Udine. Essa ha il fine di contribuire al progresso civile, sociale e alla rinascita economica del Friuli e comprende le seguenti facolta' e i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati: 1) Lingue e letterature straniere: a) corso di laurea in lingue e letterature straniere. Nell'ambito della facolta' di lingue e letterature straniere sara' valorizzato in particolare lo studio delle lingue e letterature dell'Europa orientale. 2) Ingegneria: a) corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale; b) corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali a indirizzo economico-organizzativo. 3) Scienze matematiche, fisiche e naturali: a) corso di laurea in scienze dell'informazione. 4) Agraria: a) corso di laurea in scienze agrarie; b) corso di laurea in scienze della preparazione alimentare; c) corso di laurea in scienze della produzione animale. 5) Lettere e filosofia: a) corso di laurea in conservazione dei beni culturali a indirizzi: archivistici e librari; architettonici, archeologici e dell'ambiente; mobili e artistici. L'ordinamento didattico del corso di laurea terra' conto dei filoni originali della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli. L'Universita' e' compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1), del testo delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni. La facolta' di lingue e letterature straniere della Universita' di Trieste funzionante in. Udine, passa dall'Universita' di Trieste alla Universita' di Udine. Le relative dotazioni didattiche e i rapporti connessi sono trasferiti all'Universita' di Udine. I corsi sdoppiati del biennio propedeutico della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Trieste, funzionanti in Udine, autorizzati limitatamente all'anno accademico 1977-78 dall'art. 26, quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, cessano di funzionare come corsi sdoppiati e costituiscono corsi normali della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Udine di cui al primo comma, n. 2), del presente art. 1. In attesa della riforma dell'ordinamento universitario e della facolta' di medicina, l'Universita' degli studi di Trieste e' autorizzata a stipulare una convenzione con l'ospedale civile di Udine per la istituzione in Udine, mediante sdoppiamento, dei corsi di insegnamenti attinenti al triennio clinico e di scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia della stessa Universita' di Trieste. L'Universita' degli studi di Udine si organizzera' in dipartimenti in conformita' di quanto sara' disposto dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario.

Art. 2

Il corso di laurea in conservazione dei beni culturali di cui al primo comma, n. 5), lettera a), del precedente art. 1 ha la durata di quattro anni. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunta la laurea in conservazione dei beni culturali. La tabella II e' integrata nel senso che la facolta' di lettere e filosofia rilascia anche la laurea in conservazione dei beni culturali. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, sara' stabilito l'ordinamento didattico del corso di laurea relativo alla laurea di cui al precedente comma. Gli ordinamenti delle singole amministrazioni, la cui attivita' istituzionale e' rilevante in relazione ai contenuti del corso di laurea di cui ai precedenti commi, saranno adeguati per quanto riguarda la previsione dei titoli di studio specifici per l'ammissione, alla carriera direttiva.

Art. 3

Nell'Universita' degli studi di cui al presente capo, fino all'insediamento del consiglio di amministrazione, le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio medesimo sono esercitate da un comitato tecnico-amministrativo nominato dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Art. 4

Nell'Universita' degli studi di cui al presente capo le attribuzioni demandate ai consigli di facolta' dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facolta', vengono esercitate dai comitati ordinatori di cui all'art. 26, comma secondo, lettera C), della legge 8 agosto 1977, n. 546, composti di tre membri. I comitati ordinatori, in relazione alle disponibilita' edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche dell'Universita' predetta, assicurate anche da parte di enti locali e ad privati riuniti eventualmente in consorzio mediante le convenzioni (di cui all'art. 9 proporranno al Ministro della pubblica istruzione la graduale entrata in funzione dei corsi di laurea a partire dall'anno accademico 1978-79. I membri dei comitati ordinatori per due terzi sono costituiti da professori ordinari e fuori ruolo delle discipline previste nell'ordinamento delle rispettive facolta', ovvero delle stesse discipline o di discipline affini di altre facolta' indicate dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, eletti dai docenti ordinari delle corrispondenti discipline delle Universita' statali o legalmente riconosciute, e per un terzo sono designati dal Ministro della pubblica istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno dettate le norme per le elezioni, che saranno indette entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e sara' provveduto alla nomina dei membri dei comitati. Per l'eventuale sostituzione dei membri eletti si procedera' alla nomina dei primi fra i non eletti. All'atto della loro costituzione i comitati ordinatori eleggono nel proprio seno il presidente. Saranno aggregati al rispettivo comitato ordinatore i professori di ruolo chiamati a seguito di concorso o trasferiti e, con l'osservanza del disposto di cui al primo periodo del primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i professori incaricati stabilizzati. Nel caso si presenti la necessita' di nominare un nuovo presidente, i membri di cui al precedente comma partecipano alla relativa elezione. Qualora gli incaricati non stabilizzati e gli assistenti di ruolo raggiungano il numero di quindici, essi eleggeranno congiuntamente due rappresentanti in seno al rispettivo comitato ordinatore. Il comitato ordinatore cessera' dalle sue funzioni allorche' i professori di ruolo chiamati a seguito di concorso o trasferiti raggiungano il numero di tre. In tal caso si costituira' il consiglio di facolta'. In ogni caso detto comitato non potra' rimanere in carica oltre un biennio e i membri non possono essere confermati. Qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facolta' tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo comitato. Finche' non potranno essere eletti, secondo le norme vigenti, i presidi delle facolta', i presidenti dei comitati ordinatori ne eserciteranno le funzioni.

Art. 5

Nella prima applicazione del presente decreto, il rettore dell'Universita' di Udine sara' eletto, ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 7 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1033, n. 1592, e successive integrazioni e modificazioni, dai professori di ruolo componenti i comitati ordinatori o, se costituiti, i consigli di facolta'. Per tre anni e in ogni caso non oltre l'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario, il rettore puo' essere esonerato a domanda dall'insegnamento. Egli potra' farsi coadiuvare da un professore di ruolo o fuori ruolo con qualifica di pro-rettore.

Art. 6

Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori sara' emanato, nelle forme e con le modalita' previste dall'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, lo statuto dell'Universita' di cui al presente decreto.

Art. 7

Nella prima applicazione del presente decreto all'Universita' degli studi di Udine sono assegnati i posti di professore e di assistente universitario di ruolo e di personale non insegnante di ruolo di cui alle tabelle A e B. I posti relativi ai professori di ruolo sono prelevati da quelli portati in aumento dall'art. 1 del decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766. Il ruolo degli assistenti e' aumentato delle unita' previste nell'allegata tabella A. In relazione al disposto dell'art. 24 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, i posti di assistente di cui al precedente comma non sono riassorbibili fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria e comunque fino al 10 novembre 1983. I ruoli organici del personale non docente sono incrementati dal numero dei posti previsti nell'allegata tabella B. I professori e gli assistenti universitari di ruolo su posti convenzionati, attualmente in servizio presso le facolta' di lingue e letterature straniere dell'Universita' di Trieste, funzionante in Udine, sono inquadrati nel corrispondente ruolo organico statale delle universita', restando assegnati alla stessa facolta' e alla stessa disciplina. In corrispondenza degli inquadramenti sono assegnati alla medesima facolta' altrettanti posti di professori da prelevare da quelli portati in aumento dall'art. 1 del decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e, per gli assistenti universitari, sono istituiti altrettanti posti di ruolo. I professori e gli assistenti universitari di ruolo, ivi compresi i vincitori dei concorsi a posti di assistente di ruolo gia' banditi all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, e i professori, incaricati stabilizzati in servizio presso la facolta' di lingue e letterature straniere dell'Universita' di Trieste, funzionante in Udine, sono assegnati alla facolta' di lingue e letterature straniere dell'Universita' di Udine, di cui al precedente art. 1, primo comma, n. 1), salvo quanto previsto dal successivo comma. I professori e gli assistenti universitari di ruolo e su posti convenzionati e i professori incaricati stabilizzati presso la facolta' di lingue e letterature straniere, funzionante in Udine, potranno optare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento per ricoprire il medesimo posto o il medesimo insegnamento della stessa materia o di materie affini presso l'Universita' di Trieste, anche in soprannumero. I contrattisti e gli assegnisti in servizio presso la facolta' di lingue e letterature straniere dell'Universita' degli studi di Trieste, funzionante in Udine, a domanda potranno passare all'Universita' degli studi di Udine. Nella prima applicazione del presente decreto il personale dipendente del consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari di Udine, in servizio alla data di entrata in vigore dello stesso decreto presso la facolta' di lingue e letterature straniere e presso i corsi sdoppiati del biennio propedeutico della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Trieste, funzionanti in Udine, di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 1, e' inquadrato a domanda nel ruolo del personale non docente delle universita', degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, mediante utilizzazione dei posti di cui alla allegata tabella B. L'inquadramento avviene nelle qualifiche iniziali delle carriere corrispondenti alle mansioni per le quali il personale e' stato assunto e con riferimento al titolo di studio posseduto.

Art. 8

E' mantenuta a favore dell'Universita' degli studi di Udine l'assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprieta' del consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, istituito con decreto del prefetto di Udine del 27 novembre 1967, n. 6237/19.3/GAB, modificato con decreto ministeriale interno n. 8785, 15/88.19 del 3 febbraio 1973. Restano fermi in favore dell'Universita' statale degli studi di Udine gli impegni assunti dal predetto consorzio universitario o da altri eventuali enti pubblici o privati e persone fisiche. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il presidente del comitato tecnico amministrativo provvedera' alla redazione dell'inventario.

Art. 9

L'Universita' degli studi di Udine, potra' stipulare convenzioni, con enti locali o privati riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, per la determinazione dei contributi o la concessione in uso alla Universita' di immobili ed attrezzature. Ogni convenzione di cui al precedente comma avra' la durata di venti anni e potra' essere rinnovata di volta in volta per uguale periodo di tempo.

Art. 10

Agli oneri derivanti dal presente capo, ivi compreso un contributo di lire 100 milioni per il funzionamento del comitato tecnico amministrativo di cui al precedente art. 3, per una spesa complessiva per il biennio finanziario 1977-78 di lire 11.500 milioni, si provvede in conformita' a quanto previsto dall'art. 26, commi terzo e quarto della legge 8 agosto 1977, n. 546. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11

Per tutto quanto non previsto dal presente capo si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

Capo II AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA IN TRIESTE

Art. 12

E' costituito un consorzio obbligatorio, avente personalita' giuridica di diritto pubblico, per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste. La scelta del sito, la delimitazione dell'insediamento nonche' le norme per eventuali ampliamenti verranno precisati nello statuto del consorzio. Il consorzio e' sottoposto alla vigilanza del Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. ((Per il perseguimento degli scopi istituzionali e' attribuito al consorzio un fondo di dotazione di lire cinque miliardi per l'anno 1985, incrementato di lire dieci miliardi per l'anno 1986, di lire ventinove miliardi per l'anno 1987, di lire ventisei miliardi per l'anno 1988 e di lire 15 miliardi per l'anno 1989. A valere sul predetto fondo un importo complessivamente non superiore a lire dieci miliardi puo' essere destinato alle spese di gestione del consorzio stesso)).

Art. 13

Il consorzio e' costituito fra la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, a seguito di sua adesione, l'amministrazione provinciale di Trieste e il comune di Trieste. Sono membri di diritto l'Universita' degli studi di Trieste, l'Universita' degli studi di Udine, il consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche degli istituti di fisica dell'Universita' degli studi di Trieste e il Consiglio nazionale delle ricerche. Possono entrare a far parte del consorzio, dopo la sua costituzione, altri enti e privati che si obbligano ad erogare contributi secondo le norme che saranno fissate dallo statuto.

Art. 14

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