LEGGE 11 aprile 1978, n. 123
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il termine per la presentazione delle perizie a corredo delle domande e delle domande dirette ad ottenere i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni, già prorogato al 31 dicembre 1976 con l'articolo 7 della legge 2 aprile 1976, n. 105, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1978. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 aprile 1978 LEONE ANDREOTTI - STAMMATI - PANDOLFI - COSSIGA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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