La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli interessi moratori istituiti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, sono elevati al 6 per cento per ogni semestre compiuto.