DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1978, n. 131

Type DPR
Publication 1978-04-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente d" lega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 601;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e' sostituito dal seguente: "Alla dichiarazione annuale deve essere allegato l'elenco dei clienti; nell'elenco debbono essere inclusi gli imprenditori e le societa', nei cui confronti sono state emesse fatture nel corso dell'anno precedente. Per ciascun cliente si deve indicare nell'elenco la ditta, la denominazione o la ragione sociale, nonche' il domicilio la residenza o la sede e per i clienti domiciliati all'estero l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato. Deve inoltre essere indicato, per ciascun cliente, l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse e registrate comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21, ad eccezione di quelle di cui al primo comma dell'art. 8, di quelle relative alle operazioni di cui ai numeri 2 e 4 dell'art. 22 e di quelle emesse dai distributori di carburante e dalle agenzie di viaggio e turismo. I cessionari o committenti che acquistano beni o utilizzano servizi nell'esercizio di una impresa e le societa' hanno l'obbligo di comunicare al soggetto obbligato ad emettere la fattura la loro qualita' di imprenditori ed ogni altro elemento necessario ai fini della compilazione dell'elenco".

Art. 2

Il secondo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, modificato con legge 13 aprile 1977, n. 114, e' sostituito dal seguente: "Sono inoltre deducibili nel limite del settantacinque per cento del loro ammontare, le spese per opere necessarie ad assicurare la conservazione od impedire il deterioramento di immobili di interesse artistico, storico ed archeologico, imposte ai sensi dell'art. 16 della legge 10 giugno 1939, n. 1089, od eseguite ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo ed approvate ai sensi degli articoli 18 e 19 della stessa legge. La necessita' delle opere, quando non si tratti di opere imposte dallo Stato, deve essere certificata dalla competente soprintendenza; la congruita' delle spese, quando non si tratti di opere eseguite dallo Stato, deve essere accertata dall'ufficio tecnico erariale".

Art. 3

Il secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, e' sostituito dal seguente: "Sono tuttavia deducibili, anche in deroga al precedente comma, nel limite del settantacinque per cento del loro ammontare, le spese per opere necessarie ad assicurare la conservazione o impedire il deterioramento di immobili di interesse artistico, storico e archeologico, imposte ai sensi dell'art. 16 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, o eseguite ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo ed approvate ai sensi degli articoli 18 e 19 della stessa legge. La necessita' delle opere, quando non si tratti di opere imposte dallo Stato, deve essere certificata dalla competente soprintendenza; la congruita' delle spese, quando non si tratti di opere eseguite dallo Stato, deve essere accertata dall'ufficio tecnico erariale".

Art. 4

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti correzioni e integrazioni: Art. 1 - nella lettera d) del quarto comma le parole "presentino o spediscano all'ufficio delle imposte del loro domicilio fiscale" sono sostituite con quelle "presentino o spediscano con le modalita' previste dall'art. 12". Art. 8 - il secondo comma e' sostituito dal seguente: Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze puo' stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici delle imposte. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori". Art. 12 - il primo comma e' sostituito dal seguente: "La dichiarazione, con i relativi allegati, deve essere presentata all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente. Il comune, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta e trasmettere le dichiarazioni all'ufficio delle imposte non oltre dieci giorni dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle dichiarazioni. I dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici possono presentare la dichiarazione all'ufficio di appartenenza". Art. 12 - il terzo comma e' sostituito dal seguente: "La prova della presentazione della dichiarazione e' data dalla ricevuta dell'ufficio comunale, dalla ricevuta della raccomandata, o da altro documento dell'amministrazione postale comprovante la data della consegna all'ufficio postale, o dal timbro a calendario apposto dall'ufficio di appartenenza del pubblico dipendente. Nessuna altra prova puo' essere adottata in contrasto con le risultanze dei suddetti documenti".

Art. 5

Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo l'art. 34 e' aggiunto il seguente: "Art. 34-bis. - I premi corrisposti a cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi".

Art. 6

A norma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, le indennita' di cui all'art. 907 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, concorrono a formare il reddito nella misura del quaranta per cento del loro ammontare. A norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo dei compensi, interessi e altre somme dichiarati dal sostituto d'imposta e' inferiore a quello definitivamente accertato, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la differenza delle relative ritenute.

Art. 7

Le disposizioni dell'art. 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e quelle dell'art. 6 del presente decreto hanno effetto dal 10 gennaio 1974.

Art. 8

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LEONE ANDREOTTI - MALFATTI - COSSIGA - PANDOLFI - MORLINO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1978

Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 18

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