LEGGE 28 aprile 1978, n. 141
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il termine previsto dall'articolo 61, comma secondo, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il quale coloro che al 31 ottobre 1977 già esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi devono provvedere a richiedere l'iscrizione all'albo, a pena di decadenza dalle autorizzazioni loro rilasciate, già prorogato al 30 aprile 1978 con la legge 27 dicembre 1977, n. 940, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1978. Il periodo di sei mesi, stabilito dall'articolo 61, comma quarto, della legge 6 giugno 1974, n. 298, trascorso il quale la domanda di iscrizione all'albo ivi prevista s'intende accettata se il comitato provinciale non abbia provveduto a notificarne il rigetto con indicazione specifica dei requisiti e delle condizioni mancanti, decorre dalla scadenza del termine prorogato dal comma precedente.
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