LEGGE 27 aprile 1978, n. 158
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il termine di cinque anni previsto dall'articolo 1, primo comma, nonchè dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 8 maggio 1971, n. 420, entro il quale dovevano essere ultimate le opere da eseguirsi nell'aeroporto della Malpensa indicate all'articolo 1 della medesima legge 8 maggio 1971, n. 420, è elevato a dieci anni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 aprile 1978 LEONE ANDREOTTI - COLOMBO - PANDOLFI - MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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