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LEGGE 10 maggio 1978, n. 177

Current text a fecha 1978-05-30

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è inserito il seguente: "I concorrenti a più sedi messe a concorso con lo stesso avviso devono indicare, con dichiarazione inserita nelle stesse domande di trasferimento o in atto separato, l'ordine di preferenza delle sedi richieste. La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta l'esclusione dai concorsi".