DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1978, n. 178

Type DPR
Publication 1978-01-06
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; Visto l'art. 196 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 925, recante nuove norme contrattuali con la Italcable - Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini; Vista la convenzione stipulata il 6 agosto 1935 tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la societa' Italcable, approvata con decreto interministeriale 3 ottobre 1935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1935, e successive modificazioni; Vista la convenzione stipulata il 6 agosto 1935 tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la societa' Italo-radio, successivamente incorporata nella societa' Italcable, approvata con decreto interministeriale 6 agosto 1935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1935, e successive modificazioni; Vista la convenzione stipulata il 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, Societa' per azioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497; Vista la convenzione aggiuntiva stipulata il 16 giugno 1971 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici - Societa' per azioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1127; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: E' approvato e reso esecutivo l'unito accordo stipulato il 3 giugno 1977 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici - Societa' per azioni, riguardante le modalita' per il versamento all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei ricavati derivanti dall'alienazione dei beni previsti dall'art. 47 della convenzione del 27 febbraio 1968, integrata dalla convenzione aggiuntiva del 16 giugno 1971.

LEONE ANDREOTTI - COLOMBO - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 maggio 1978

Registro n. 19 Poste, foglio n. 1

Allegato

VERBALE DI ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI - AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DELLA REPUBBLICA ITALIANA RAPPRESENTATO DAL CAPO DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA ITALCABLE - SERVIZI CABLOGRAFICI, RADIOTELEGRAFICI E RADIOELETTRICI S.P.A. RAPPRESENTATA DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DOTTOR PAOLO NEGRI RIGUARDANTE LE MODALITA' PER IL VERSAMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DEI RICAVATI DERIVANTI DALLA ALIENAZIONE DEI BENI EX ITALCABLE ACQUISITI DALL'AMMINISTRAZIONE STESSA IN BASE ALL'ART. 47 DELLA CONVENZIONE 27 FEBBRAIO 1968, INTEGRATA DALLA CONVENZIONE AGGIUNTA 16 GIUGNO 1971. Vista la convenzione 27 febbraio 1968, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497; Vista la convenzione aggiuntiva 16 giugno 1971, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1127; Premesso che: a) a norma dell'art. 47, ultimo comma della convenzione 27 febbraio 1968 la societa' Italcable con lettera n. 23312 del 2 ottobre 1970, ha messo a disposizione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni i beni di sua proprieta' non piu' convenientemente utilizzabili per il servizio gestito dalla societa' medesima; b) i beni acquisiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nel modo suddetto devono essere alienati dalla societa' Italcable per conto dell'Amministrazione in base all'art. 1 della convenzione aggiuntiva 16 giugno 1971; c) il citato art. 1 della convenzione aggiuntiva prevede "modalita' da concordare" per il versamento da parte della societa' Italcable all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei ricavati derivanti dall'alienazione dei beni in parola; d) da concordare sono inoltre le modalita' per il rimborso delle spese cui la societa' Italcable andra' incontro per: attuare quei provvedimenti necessari ad evitare danni a persone o cose in relazione ai cavi telegrafici sottomarini che non si saranno potuti alienare; aderire a specifiche richieste dei Governi interessati relative alla rimozione di impianti, specialmente in corrispondenza dei punti in cui approdano cavi sottomarini nelle acque comprese nell'ambito territoriale; consulenze tecniche richieste dalle autorita' diplomatiche italiane territorialmente competenti per il rilascio delle prescritte dichiarazioni di congruita' dei prezzi; ogni altro provvedimento da adottare in dipendenza dell'incarico affidato alla societa' Italcable. Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in seguito per brevita' "Amministrazione", rappresentato dal capo dell'ispettorato generale delle telecomunicazioni e l'italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a. d'ora innanzi indicata con l'abbreviazione "Societa'", con sede in Roma, via Calabria, 46/48 e con capitale versato di L. 18.000.000.000, rappresentata dall'amministratore delegato dottor Paolo Negri in forza dei poteri conferitegli dal consiglio di amministrazione il 19 ottobre 1973, si conviene quanto segue: 1) l'amministrazione da', di volta in volta, l'autorizzazione alle vendite dei beni secondo le modalita' stabilite nel ripetuto art. 1 della convenzione aggiuntiva del 16 giugno 1971 e segue le varie fasi delle operazioni; 2) la societa' provvede alla vendita sul posto dei beni, curando l'espletamento di tutte le pratiche necessarie d'accordo con le competenti autorita' diplomatiche italiane; 3) la societa' provvedera' all'apertura di un conto corrente bancario a proprio nome sul quale far confluire entro il termine di mesi fino dalla data della vendita i ricavati delle vendite stesse, e dara' tempestiva notizia all'amministrazione dei versamenti singoli e del rispettivo titolo, effettuati sul medesimo c/c, precisando poi l'ammontare totale ricavato e la somma che dovra' essere accreditata all'amministrazione. Ove siano stati compresi nella vendita beni della societa' (che giammai siano stati impiegati per l'esercizio della concessione) la societa' indichera' all'amministrazione tali beni ai fini del prelievo, da parte sua del relativo prezzo, ove l'amministrazione sia d'accordo. In caso di disaccordo, poi, decidera' il collegio arbitrale; 4) la societa' provvedera' ad effettuare le spese inerenti le vendite (consulenze, ecc.) e quelle inerenti i provvedimenti da attuare per la salvaguardia delle persone o per richieste dei Governi interessati (eventuale salpamento dei cavi nelle acque territoriali), previa specifica autorizzazione dell'amministrazione, che dovra' essere interessata di volta in volta, prelevando i fondi dal conto corrente bancario di cui al precedente comma. Resta peraltro convenuto che il rimborso delle spese necessarie per evitare danni a persone o cose sara' fatto dall'amministrazione solo quando si verifichi l'ipotesi di cui all'art. 1 della convenzione 16 giugno 1971 o si tratti di spese fatte anteriormente al salpamento dei cavi che saranno alienati. Cio' sempre che i detti provvedimenti siano posti in essere dopo il quarto mese dalla messa a disposizione del bene, restando ferma la responsabilita' della societa' nei limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 47 della convenzione 27 febbraio 1968; 5) la societa' inviera' semestralmente all'amministrazione l'estratto conto degli introiti relativi ai beni alienati, ivi compresi quelli di proprieta' della societa', di cui al precedente punto 3) e delle spese di cui al precedente punto 4). La societa' precisera', in caso di alienazione di beni comuni, i titoli e la quota risultante a carico dell'amministrazione, calcolata, sia per i ricavati che per le spese, sulla base delle percentuali di proprieta', definite dai relativi verbali di constatazione redatti dalla commissione incaricata di eseguire la verifica ed il controllo dei beni da cedere allo Stato senza compenso di cui al primo comma dell'art. 47 della convenzione 27 febbraio 1968. Il conto restera' aperto fino al completamento di tutte le operazioni di cui all'art. 1 della convenzione aggiuntiva 16 giugno 1971 al fine di permettere il prelievo da parte della societa', delle somme occorrenti per far fronte ad eventuali spese risultanti a carico dell'amministrazione. Entro un mese da tale completamento la societa' versera' all'amministrazione il residuo credito, compresi gli interessi maturati, sul cap. 182/3 del bilancio attivo dall'amministrazione stessa. Roma, addi' 3 giugno 1977 p. La societa Italcable L'amministratore delegato NEGRI p. L'amministrazione Il capo dell'ispettorato generale delle telecomunicazioni INSINNA

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