LEGGE 27 aprile 1978, n. 181
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico L'applicazione dell'articolo 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, deve intendersi riferita anche agli ufficiali della riserva di complemento che, già in servizio durante il periodo compreso tra il 10 giugno 1940 e il 10 maggio 1945, abbiano in detta posizione di stato conseguito una promozione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 aprile 1978 LEONE ANDREOTTI - RUFFINI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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