La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sono convalidate, sulla base dei relativi atti di cessione o, in mancanza di tali atti, sulla base dei relativi verbali di consegna per quantità e valore: a) le cessioni dei materiali effettuate in occasione di pubbliche calamità dal Ministero della difesa negli anni 1961-69 in favore del Congo, Jugoslavia, Grecia, Cile, Turchia, Giordania e Messico per un valore complessivo di L. 159.099.937; b) le cessioni di viveri, vestiario e sapone effettuate dal Ministero della difesa negli anni 1961-69 in favore dell'ONFA (Opera nazionale figli aviatori) per un valore complessivo di L. 195.589.933; c) la cessione di vestiario e casermaggio per uso sanitario effettuata dal cessato Ministero della guerra - Direzione generale della sanità militare, nel 1946 in favore dell'ospedale civile di Ulzio, per un valore complessivo di L. 4.059.600.