LEGGE 18 maggio 1978, n. 189
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il termine per la classificazione delle acque di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è prorogato di sei mesi. L'entrata in vigore delle disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita ed alla importazione dei molluschi eduli è prorogata di sei mesi. Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315 e successive modificazioni ed integrazioni.
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