DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1978, n. 193
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, effettuato a Ginevra ed a Roma rispettivamente il 18 ottobre 1977 ed il 16 novembre 1977, concernente le modalita' di applicazione all'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (U.N.S.D.R.I.) della convenzione delle Nazioni Unite sui privilegi e le immunita' del 13 febbraio 1946, a decorrere dalla sua entrata in vigore, a norma del terzultimo capoverso dello scambio di note stesso.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - COSSIGA - PANDOLFI - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 maggio 1978
Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 21
Scambio di note
SCAMBIO DI NOTE Parte di provvedimento in formato grafico TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in francese. Ginevra, 18 ottobre 1977 Signor Capo del Servizio del contenzioso diplomatico, Ho l'onore di far riferimento all'accordo firmato a Roma il 15 gennaio 1968 fra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per la creazione a Roma di un Istituto di ricerche delle Nazioni Unite sulla difesa sociale (UNSDRI) reso operante in Italia dalla legge n. 414 del 28 marzo 1968 ed entrato in vigore a seguito della comunicazione reciproca fra le parti relativa all'adempimento delle formalita' previste dalla rispettiva legislazione o statuto. Tale accordo prevede che "la convenzione sui privilegi ed immunita' delle Nazioni Unite adottata dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, di cui la Repubblica italiana e' parte sara' applicabile all'Istituto". Inoltre esso precisa che "alla occorrenza potranno essere conclusi accordi supplementari per facilitare il perseguimento degli obiettivi dell'Istituto". Facendo riferimento a quanto precede ed ai colloqui svoltisi negli ultimi mesi tra i rappresentanti del Governo italiano ed i rappresentanti della Organizzazione delle Nazioni Unite, al fine di precisare le modalita' di applicazione all'UNSDRI della convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite, ho l'onore di proporLe le seguenti disposizioni: 1. (a) L'UNSDRI viene esentato da tutti i diritti doganali e dai divieti e restrizioni nel campo della importazione e della esportazione in relazione ad oggetti importati e esportati per il suo uso ufficiale, ivi inclusa una autovettura destinata ad uso ufficiale da parte dell'Istituto e dei suoi pezzi di ricambio. I carburanti e i lubrificanti destinati all'uso ufficiale dello Istituto nei limiti del contingente fissato di comune accordo fra l'amministrazione delle finanze italiana e l'UNSDRI, sono esenti dai diritti di importazione e dalle imposte di fabbricazione. (b) I beni importati in esenzione di diritti, imposte e tasse di cui al paragrafo precedente, non possono essere trasferiti a terzi, a titolo oneroso o gratuito, ne' possono essere utilizzati per altri scopi senza la preventiva autorizzazione delle autorita' competenti e a condizione che i relativi diritti, imposte o tasse siano stati pagati. In questo caso i diritti, le imposte o le tasse verranno calcolate sulla base del valore e dei tassi in vigore al momento della cessione. 2. (a) I funzionari dell'UNSDRI o distaccati presso quest'ultimo per esigenze di servizio e per un periodo non inferiore ad un anno, che non abbiano la nazionalita' italiana o la residenza in Italia, al momento in cui essi assumono le loro funzioni presso l'Istituto, godranno del diritto di importare dal Paese del quale hanno la nazionalita' o da quello della loro ultima residenza, al momento della loro prima installazione e nel corso del primo anno, in una sola o piu' spedizioni, in esenzione dei diritti doganali e di ogni altra imposta e tassa senza restrizione, il loro mobilio ed i loro effetti personali, ivi compresa una autovettura. (b) I funzionari menzionati al paragrafo (a) di questo articolo hanno il diritto, nell'anno successivo alla cessazione delle loro funzioni presso l'Istituto di esportare il proprio mobilio ed i propri effetti personali ivi inclusa una autovettura, in esenzione dei diritti doganali e di ogni altra imposta o tassa e senza restrizioni, fatte salve le disposizioni in materia di tutela del patrimonio artistico e culturale italiano. 3. Oltre alle immunita', alle esenzioni e ai privilegi e facilitazioni concessi ai funzionari dell'Istituto, il direttore ed il direttore aggiunto dell'UNSDRI beneficeranno dei privilegi d'uso e delle facilitazioni concessi dal Governo italiano agli agenti diplomatici di rango equivalente. 4. Tutti i funzionari dell'UNSDRI, come pure i membri delle loro famiglie viventi a carico e sotto lo stesso tetto, riceveranno dalle autorita' competenti italiane una carta di identita' speciale che certifichera' la loro qualifica nonche' i privilegi e le immunita' di cui godono. Se il Suo Governo e' d'accordo su quanto precede ho l'onore di proporLe che il presente scambio di lettere venga considerato come costituente un accordo fra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite il quale entrera' in vigore allorche' le parti si saranno reciprocamente comunicate di aver adempiuto le formalita' previste dal proprio rispettivo statuto o legislazione. Tale accordo avra' la stessa durata del sopracitato accordo del 15 gennaio 1968 tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per la creazione a Roma dell'Istituto di ricerche delle Nazioni Unite sulla difesa sociale. Voglia gradire, Signor Capo del Servizio del contenzioso diplomatico i sensi della mia piu' alta considerazione. Vittorio WINSPEARE GUICCIARDI Direttore generale dell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra Presidente Giuseppe MANZARI Capo del Servizio del contenzioso diplomatico Ministero degli affari esteri - ROMA Roma, 16 novembre 1977 Signor Direttore generale, Con lettera del 18 ottobre 1977 Lei mi ha comunicato quanto segue: "Ho l'onore di far riferimento all'accordo firmato a Roma il 15 gennaio 1968 fra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per la creazione a Roma di un Istituto di ricerche delle Nazioni Unite sulla difesa sociale (UNSDRI) reso operante in Italia dalla legge n. 414 del 28 marzo 1968 ed entrato in vigore a seguito della comunicazione reciproca fra le parti relativa all'adempimento delle formalita' previste dalla rispettiva legislazione o statuto. Tale accordo prevede che "la convenzione sui privilegi ed immunita' delle Nazioni Unite adottata dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, di cui la Repubblica italiana e' parte sara' applicabile all'Istituto". Inoltre esso precisa che all'occorrenza potranno essere conclusi accordi supplementari per facilitare il perseguimento degli obiettivi dell'Istituto". Facendo riferimento a quanto precede ed ai colloqui svoltisi negli ultimi mesi tra i rappresentanti del Governo italiano ed i rappresentanti della Organizzazione delle Nazioni Unite, al fine di precisare le modalita' di applicazione all'UNSDRI della convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite, ho l'onore di proporLe le seguenti disposizioni: 1. (a) L'UNSDRI viene esentato da tutti i diritti doganali e dai divieti e restrizioni nel campo dell'importazione e della esportazione in relazione ad oggetti importati e esportati per il suo uso ufficiale, ivi inclusa una autovettura destinata ad uso ufficiale da parte dell'Istituto e dei suoi pezzi di ricambio. I carburanti e i lubrificanti destinati all'uso ufficiale dell'istituto nei limiti del contingente fissato di comune accordo fra l'amministrazione delle finanze italiana e l'UNSDRI, sono esenti dai diritti di importazione e dalle imposte di fabbricazione. (b) I beni importati in esenzione di diritti, imposte e tasse di cui al paragrafo precedente, non possono essere trasferiti a terzi, a titolo, oneroso o gratuito ne' possono essere utilizzati per altri scopi senza la preventiva autorizzazione delle autorita' competenti e a condizione che i relativi diritti, imposte o tasse siano stati pagati. In questo caso i diritti, le imposte o le tasse verranno calcolate sulla base del valore e dei tassi in vigore al momento della cessione. 2. (a) I funzionari dell'UNSDRI o distaccati presso quest'ultimo per esigenze di servizio e per un periodo n inferiore ad un anno, che non abbiano la nazionalita' italiana o la residenza in Italia, al momento in cui si assumono le loro funzioni presso l'Istituto, godranno del diritto di importare dal Paese del quale hanno la nazionalita' o da quello della loro ultima residenza, al momento della loro prima installazione e nel corso del primo anno, in una sola o piu' spedizioni, in esenzione dei diritti doganali e di ogni altra imposta e tassa senza restrizione, il loro mobilio ed i loro effetti personali, ivi compresa una autovettura. (b) I funzionari menzionati al paragrafo (a) di questo articolo hanno il diritto, nell'anno successivo alla cessazione delle loro funzioni presso l'Istituto di esportare il proprio mobilio ed i propri effetti personali ivi inclusa una autovettura, in esenzione dei diritti doganali e di ogni altra imposta o tassa e senza restrizioni, fatte salve le disposizioni in materia di tutela del patrimonio artistico e culturale italiano. 3. Oltre alle immunita', alle esenzioni e ai privilegi e facilitazioni concessi ai funzionari dell'Istituto il direttore e il direttore aggiunto dell'UNSDRI beneficeranno dei privilegi d'uso e delle facilitazioni concessi dal Governo italiano agli agenti diplomatici di rango equivalente. 4. Tutti i funzionari dell'UNSDRI, come pure i membri delle loro famiglie viventi a carico e sotto lo stesso tetto, riceveranno dalle autorita' competenti italiane una carta di identita' speciale che certifichera' la loro qualifica nonche' i privilegi e le immunita' di cui godono. Se il Suo Governo e' d'accordo su quanto precede ho l'onore di proporLe che il presente scambio di lettere venga considerato come costituente un accordo fra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite il quale entrera' in vigore allorche' le parti si saranno reciprocamente comunicate di aver adempiuto le formalita' previste dal proprio rispettivo statuto o legislazione. Tale accordo avra' la stessa durata del sopracitato accordo del 15 gennaio 1968 tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per la creazione a Roma dell'Istituto di ricerche delle Nazioni Unite sulla difesa sociale". Ho l'onore di confermarle che il Governo italiano e' d'accordo su quanto precede e che la Sua lettera nonche' la presente risposta costituiscono un accordo fra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Voglia gradire signor Direttore generale, i sensi della mia piu' elevata considerazione. Giuseppe MANZARI Capo del Servizio del contenzioso diplomatico Signor Vittorio WINSPEARE GUICCIARDI Direttore generale dell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra
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