DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 aprile 1978, n. 202
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;
Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;
Ritenuto che l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, la Cassa nazionale assistenza musicisti, la Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra gli scrittori italiani e la Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici presentano sufficienti e decisivi indici di pubblicita' e che, singolarmente considerati, non sono necessari ai fini indicati nel citato art. 3;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
La Cassa nazionale assistenza musicisti, la Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra gli scrittori italiani e la Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici sono soppressi e fusi con l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, che assume la denominazione di "Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici", ed e' inserito nella categoria II della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 maggio 1978
Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 25
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