La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669, convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 68, è sostituito dal seguente: "Il fondo di dotazione dell'Istituto dell'enciclopedia italiana è di lire 12.500 milioni, diviso in cinque carature, di lire 2.500 milioni ciascuna, che saranno sottoscritte dai soci caratisti: il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, il Monte dei Paschi di Siena, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto Poligrafico dello Stato, che vengono a ciò espressamente autorizzati. La responsabilità di ciascun ente partecipante è limitata alla quota del fondo di dotazione costituita dalla sua caratura. Gli enti anzidetti potranno cedere in tutto o in parte la propria caratura ad altro istituto di credito di diritto pubblico".