LEGGE 13 maggio 1978, n. 208
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente la destinazione dei beni già del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse col regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, è abrogato. I beni suddetti sono soggetti alle norme vigenti per l'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato.
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