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LEGGE 22 maggio 1978, n. 217

Current text a fecha 1978-05-29

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui agli allegati A, B e C alla presente legge, è riconosciuto il titolo di medico e di medico specialista ed è consentito l'esercizio dell'attività professionale di medico. L'uso di tali titoli, e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformità alle corrispondenze dei titoli stessi enunciate negli allegati A, B e C. Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge saranno modificati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, in conformità alle direttive comunitarie.