DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1978, n. 218
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, e 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti l'art. 21 della legge 2 maggio 1976, n. 183, concernente disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80 e l'articolo unico della legge 8 agosto 1977, n. 664, concernente proroga della delega di cui all'art. 21 della legge 2 maggio 1976, n. 183, riguardante il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;
Udito il parere della Commissione parlamentare per il Mezzogiorno di cui all'art. 2 della legge 2 maggio 1976, n. 183;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile, delle partecipazioni statali, del commercio con l'estero, della sanita', del turismo e dello spettacolo, per i beni culturali e ambientali ed il Ministro incaricato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; Decreta:
Articolo unico
E' approvato il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.
LEONE ANDREOTTI - DE MITA - COSSIGA - MORLINO - PANDOLFI - STAMMATI - MALFATTI - GULLOTTI - MARCORA - LATTANZIO - COLOMBO - DONAT-CATTIN - ANSELMI - BISAGLIA - OSSOLA - DAL FALCO - ANTONIOZZI - PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 maggio 1978
Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 29
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 1
Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (Art. 21 della legge 2 maggio 1976, n. 183 e articolo unico della legge 8 agosto 1977, n. 664) Art. 1 Sfera territoriale di applicazione Il presente Testo Unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'isola d'Elba, nonche' agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.(1) Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del Testo Unico sara' limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.(2) Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo.(3) (1) Art. 3, L. n. 646/1950; art. unico, L. n. 13/1955; art. 1, L. n. 105/1955; art. unico, L. n. 760/1956; art. unico, L. n. 2523/1952 (2) Art. 3, c. 2°, L. n. 646/1950; art. 8, L. n. 634/1957 (3) Art. unico, L. n. 2523/1952; art. 1, c. 2° L. n. 853/1971
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 2
Art. 2 Programmazione quinquennale Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nel quadro di indirizzi programmatici per l'economia nazionale, approva il programma quinquennale contenente gli obiettivi generali e specifici dell'intervento straordinario e l'indicazione dei loro effetti sulla occupazione, la produttivita' ed il reddito, nonche': a) l'elencazione e la descrizione dei progetti speciali da realizzare nei territori meridionali con l'indicazione degli obiettivi economici e delle dimensioni finanziarie, temporali e territoriali dei progetti stessi; b) le direttive generali per gli interventi finanziari e infrastrutturali di uso collettivo necessari alla localizzazione delle attivita' industriali; c) le direttive per l'intervento ordinario e straordinario nel Mezzogiorno, con le relative priorita' settoriali e territoriali, e per il loro coordinamento con gli interventi regionali; d) i criteri e le priorita' per la predisposizione da parte delle Regioni meridionali di progetti regionali per interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale di cui all'art. 44; e) l'aggiornamento e la revisione dei progetti speciali gia' approvati, con particolare riferimento all'attivita' avviata, agli obiettivi da conseguire, alle dimensioni finanziarie, ai tempi di realizzazione ed alle priorita' da osservare a livello tecnico-esecutivo; f) le direttive per l'attuazione del programma quinquennale alla Cassa per il Mezzogiorno e agli enti ad essa collegati, anche in relazione all'art. 41, con l'indicazione dei mezzi finanziari necessari. Lo sviluppo delle Regioni meridionali costituisce obiettivo fondamentale del programma economico nazionale. ((9))
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 3
Art. 3 Predisposizione, approvazione, aggiornamento ed efficacia del programma quinquennale Il programma quinquennale di cui al precedente articolo, e' approvato dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per il Bilancio e la Programmazione economica, sentita la Commissione Parlamentare di cui all'art 4 e tenuto conto delle indicazioni e proposte del Comitato di cui all'art. 8.(1) Il programma, lo stato di attuazione e gli aggiornamenti annuali, illustrati in apposite relazioni, vengono presentati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al Parlamento e comunicati alle Regioni meridionali.(2) Il programma quinquennale impegna i Ministeri interessati, le Aziende autonome, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti ad essa collegati ad adottare i provvedimenti necessari alla sua attuazione.(3) (1) Art. 1, c. 1°, [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183) (2) Art. 1, c. 3°, [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183) (3) Art. 1, u.c., [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183)
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 4
Art. 4 Commissione parlamentare per il Mezzogiorno Una Commissione parlamentare permanente, composta da 15 senatori e 15 deputati nominati in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari, esercita i poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.(1) La Commissione esprime altresi' pareri sui provvedimenti legislativi all'esame del Parlamento in ordine alla loro coerenza con l'obiettivo dello sviluppo delle Regioni meridionali.(2) A richiesta della Commissione il Governo fornisce dati ed elementi sull'attuazione del programma e dei singoli progetti di competenza delle Amministrazioni statali, degli enti pubblici e delle imprese pubbliche e private. La Commissione puo' convocare il Presidente della Cassa per il Mezzogiorno per acquisire direttamente dati o informazioni.(3) (1) Art. 2, c. 1, [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183) (2) Idem, c. 2° (3) Idem, c. 3°
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 5
Art. 5 Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) attribuzioni in materia di interventi nel Mezzogiorno Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE): (1) a) approva il programma quinquennale per il Mezzogiorno di cui all'articolo 2; (2) b) approva i progetti speciali di cui all'articolo 47; (3) c) adotta le decisioni relative ai programmi ed ai conferimenti finanziari agli Enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno; (4) d) provvede alla ripartizione delle somme di cui all'art. 24 ai sensi del terzultimo comma dello stesso articolo. (5) Il programma quinquennale e le direttive del CIPE per la relativa attuazione impegnano, secondo le rispettive competenze, i Ministeri, le Aziende autonome, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti ad essa collegati, gli enti di gestione, le aziende a partecipazione statale e gli enti pubblici, ad adottare i provvedimenti e ad effettuare gli interventi necessari alla loro attuazione. (6) Per le deliberazioni riguardanti gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nelle materie di cui all'[art. 117 della Costituzione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117), il CIPE e' integrato di volta in volta dal Presidente della Regione direttamente interessata.(7) (1) Art. 1, c. 6°, [L. n. 853/1971](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;853) (2) Art. 1, c. 1°, [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183) (3) Art. 8, c. 4°, [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183) (4) Art. 9, c. 1° [lett. f), L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183~letf) (5) Art. 22, c. 8°, [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183) (6) Art. 8, c. 3°, [L. n. 853/1971; art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;853~art1), u.c., [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183) (7)Art. 1, c. 2°, [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183)
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 6
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