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LEGGE 24 maggio 1978, n. 228

Current text a fecha 1978-06-17

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico La durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni, che hanno usufruito delle proroghe concesse con leggi 8 gennaio 1952, n. 42, e 2 febbraio 1968, n. 53, è ulteriormente prorogata di cinque anni, fatta salva ogni diversa determinazione delle singole regioni, in applicazione dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Sono applicabili alla proroga di cui alla presente legge le modalità, condizioni e prescrizioni regolanti le proroghe concesse con le precedenti leggi 8 gennaio 1952, n. 42, e 2 febbraio 1968, n. 53. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 maggio 1978 LEONE ANDREOTTI - STAMMATI - MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO