DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 aprile 1978, n. 250
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;
Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;
Ritenuto che l'ente pubblico "Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi" (SPORTASS) e' necessario ai fini indicati nel citato art. 3, e che allo stato della legislazione non sussiste la possibilita' di devolvere i fini dell'Ente all'istituto nazionale delle assicurazioni o ad altro istituto similare;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta:
Articolo unico
L'Ente pubblico "Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi" (SPORTASS) e' dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed e' inserito nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 giugno 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 5
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