LEGGE 26 maggio 1978, n. 260

Type Legge
Publication 1978-05-26
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali: a) convenzione sull'unificazione di alcuni principi della legislazione sui brevetti di invenzione, firmata a Strasburgo il 27 novembre 1963; b) trattato di cooperazione in materia di brevetti, con regolamento di esecuzione, firmato a Washington il 19 giugno 1970; c) convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul brevetto europeo), con regolamento di esecuzione e allegati, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973; d) convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune (convenzione sul brevetto comunitario), con regolamento di esecuzione, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 9, 63, 169 e 98 degli atti stessi.

Art. 3

La spesa relativa: alla partecipazione italiana al trattato di cooperazione in materia di brevetti (per lire 200 milioni), al versamento dei contributi eccezionali per l'Organizzazione europea dei brevetti previsti dall'articolo 40, paragrafo 3, della convenzione sub c) dell'articolo 1 della presente legge (per lire 350 milioni) ed alla partecipazione alla convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune in applicazione dell'articolo 146 della convenzione di Monaco (per lire 50 milioni), sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4

Al complessivo onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 600 milioni in ragione d'anno, si fara' fronte per il 1977 a carico del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, e per il 1978 mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per il corrispondente anno. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Le somme, comprensive degli interessi, a qualsiasi titolo spettanti all'Italia ai sensi delle disposizioni contenute negli atti internazionali oggetto della presente legge, saranno versate al bilancio dello Stato, in apposito capitolo di entrata.

Art. 6

Il Governo e' delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme occorrenti per l'applicazione degli atti internazionali di cui all'articolo 1 e per modificare la legislazione interna allo scopo di adeguarla e coordinarla con i predetti atti anche al fine di eliminare una diversita' di trattamento per i richiedenti di brevetti nazionali.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - PANDOLFI - DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convention

CONVENTION SUR L'UNIFICATION DE CERTAINS ELEMENTS DU DROIT DES BREVETS D'INVENTION Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

CONVENZIONE SULL'UNIFICAZIONE DI ALCUNI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE SUI BREVETTI D'INVENZIONE Parte di provvedimento in formato grafico

Traite

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS fait a' Washington le 19 juin 1970 Parte di provvedimento in formato grafico REGLEMENT D'EXECUTION DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS Parte di provvedimento in formato grafico

Trattato-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel trattato TRATTATO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI BREVETTI firmato a Washington il 19 giugno 1970 Gli Stati contraenti, Desiderosi di contribuire allo sviluppo della scienza e della tecnica, Desiderosi di migliorare la protezione legale delle invenzioni, Desiderosi di semplificare e rendere meno costoso l'ottenimento della protezione delle invenzioni quando questa sia desiderata in parecchi paesi, Desiderosi di facilitare e accelerare per tutti l'accesso alle informazioni tecniche contenute nei documenti che descrivono nuove invenzioni, Desiderosi di stimolare e accelerare il progresso economico dei paesi in via di sviluppo apprestando provvedimenti destinati ad accrescere l'efficacia dei loro sistemi legali di protezione delle invenzioni, siano essi nazionali o regionali, permettendo a detti paesi di accedere facilmente alle informazioni relative all'ottenimento di soluzioni tecniche adatte ai loro bisogni specifici e aiutandoli ad accedere alla tecnologia moderna in costante progresso, Convinti che la cooperazione internazionale rendera' molto piu' facile la realizzazione di questi scopi, Hanno concluso il seguente trattato: Articolo 1 Costituzione di una unione 1) Gli Stati che fanno parte del presente trattato (denominati in seguito "Stati contraenti") sono costituiti in unione per la cooperazione nell'ambito del deposito, della ricerca e dell'esame delle domande di protezione delle invenzioni, nonche' per la prestazione di servizi tecnici speciali. Questa unione e' denominata Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti. 2) Nessuna disposizione del presente trattato potra' essere interpretata come limitazione dei diritti previsti dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale a favore dei cittadini dei paesi membri di questa convenzione o delle persone domiciliate in questi paesi.

Trattato-art. 2

Articolo 2 Definizioni Ai sensi del presente trattato e del regolamento d'esecuzione, e salvo diverso esplicito disposto: i) si deve intendere per "domanda" una domanda di protezione per un'invenzione; ogni riferimento ad una "domanda" va inteso quale riferimento alle domande di brevetto d'invenzione, di certificati di autore d'invenzione, di certificati di utilita', di modelli di utilita', di brevetti completivi, di certificati completivi, di certificati di autore completivi e di certificati di utilita' completivi; ii) ogni riferimento a un "brevetto" va inteso quale riferimento ai brevetti d'invenzione, ai certificati di autore d'invenzione, ai certificati di utilita', ai modelli di utilita', ai brevetti completivi, ai certificati completivi, ai certificati di autore d'invenzione completivi e ai certificati di utilita' completivi; iii) si deve intendere per "brevetto nazionale" un brevetto rilasciato da una amministrazione nazionale; iv) si deve intendere per "brevetto regionale" un brevetto rilasciato da una amministrazione nazionale o intergovernativa abilitata a rilasciare brevetti aventi effetto in piu' di uno Stato; v) si deve intendere per "domanda regionale" una domanda di brevetto regionale; vi) ogni riferimento a una "domanda nazionale" va inteso quale riferimento alle domande di brevetti nazionali e di brevetti regionali diverse da quelle depositate conformemente al presente trattato; vii) si deve intendere per "domanda internazionale" una domanda depositata conformemente al presente trattato; viii) ogni riferimento a una "domanda" va inteso come riferimento alle domande internazionali e nazionali; ix) ogni riferimento a un "brevetto" va inteso quale riferimento ai brevetti nazionali e regionali; x) ogni riferimento alla "legislazione nazionale" va inteso come riferimento alla legislazione nazionale di uno Stato contraente oppure, qualora si tratti di una domanda regionale o di un brevetto regionale, al trattato che prevede il deposito di domande regionali o il rilascio di brevetti regionali; xi) si intende per "data di priorita'" per il computo dei termini: a) quando la domanda internazionale comprende una rivendicazione di priorita' secondo l'articolo 8, la data del deposito della domanda la cui priorita' e' rivendicata; b) quando la domanda internazionale comprende piu' rivendicazioni di priorita' secondo l'articolo 8, la data del deposito della domanda piu' vecchia la cui priorita' e' rivendicata; c) quando la domanda internazionale non comporta alcuna rivendicazione di priorita' secondo l'articolo 8, la data del deposito internazionale di questa domanda; xii) si deve intendere per "ufficio nazionale" l'amministrazione governativa di uno Stato contraente incaricata di rilasciare dei brevetti; ogni riferimento a un "ufficio nazionale" va pure inteso quale riferimento a ogni amministrazione intergovernativa incaricata da piu' Stati di rilasciare dei brevetti regionali, a condizione che uno almeno di questi Stati sia uno Stato contraente e che questi Stati abbiano autorizzato detta amministrazione ad assumere gli obblighi e a esercitare i poteri che il presente trattato e il regolamento d'esecuzione attribuiscono agli uffici nazionali; xiii) si deve intendere per "ufficio designato" l'ufficio nazionale dello Stato designato dal depositante conformemente al capitolo I del presente trattato, nonche' ogni ufficio che agisca per questo Stato; xiv) si deve intendere per "ufficio eletto" l'ufficio nazionale dello Stato eletto dal depositante conformemente al capitolo II del presente trattato, nonche' ogni ufficio che agisca per questo Stato; xv) si deve intendere per "ufficio ricevente" l'ufficio nazionale o l'organizzazione intergovernativa dove la domanda e' stata depositata; xvi) si deve intendere per "Unione" l'Unione internazionale di cooperazione in materia di brevetti; xvii) si deve intendere per "Assemblea" l'Assemblea dell'Unione; xviii) si deve intendere per "Organizzazione" l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale; xix) si deve intendere per "Ufficio internazionale" l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione, finche' esisteranno, gli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprieta' intellettuale (BIRPI); xx) si deve intendere per "Direttore generale" il Direttore generale dell'Organizzazione e, finche' i BIRPI esisteranno, il Direttore generale dei BIRPI.

Trattato-art. 3

Articolo 3 Domanda internazionale 1) Le domande di protezione delle invenzioni in ogni Stato contraente possono essere depositate come domande internazionale ai sensi del presente trattato. 2) Una domanda internazionale deve contenere, conformemente al presente trattato e al regolamento d'esecuzione, una richiesta, una descrizione, una o piu' rivendicazioni, uno o piu' disegni (ove siano richiesti) e un estratto. 3) L'estratto serve esclusivamente a fini d'informazione tecnica; esso non puo' venir preso in considerazione per altri scopi, in particolare per valutare l'estensione della protezione richiesta. 4) La domanda internazionale: i) deve essere redatta in una delle lingue prescritte; ii) deve rispondere ai requisiti formali prescritti; iii) deve soddisfare alla prescritta esigenza di unita' dell'invenzione; iv) e' assoggettata al versamento delle tasse prescritti.

Trattato-art. 4

Articolo 4 Richiesta 1) La richiesta deve contenere: i) una istanza per il trattamento della domanda internazionale conformemente al presente trattato; ii) la designazione dello o degli Stati contraenti nei quali la protezione dell'invenzione e' domandata in base alla domanda internazionale ("Stati designati"); se il depositante puo' o desidera ottenere, per ogni Stato designato, un brevetto regionale in luogo di un brevetto nazionale, egli deve precisarlo nella richiesta; se il depositante non puo', per via di un trattato relativo a un brevetto regionale, limitare la sua domanda ad alcuni degli Stati che fanno parte di questo trattato, la designazione di uno di questi Stati, unitamente all'indicazione del desiderio di ottenere un brevetto regionale, equivale a una designazione di tutti questi Stati; se, secondo la legislazione nazionale dello Stato designato, la designazione di questo Stato ha gli effetti di una domanda regionale, questa designazione vale anche come indicazione del desiderio di ottenere un brevetto regionale; iii) il nome e gli altri dati prescritti al depositante e al mandatario (se vi sia); iv) il titolo dell'invenzione; v) il nome dell'inventore e gli altri dati prescritti che lo concernono, nel caso in cui la legislazione di almeno uno degli Stati designati esiga che tali indicazioni siano fornite all'atto del deposito di una domanda nazionale; negli altri casi, queste indicazioni possono figurare sia nella richiesta, sia in comunicazioni singole indirizzate a ciascun ufficio designato la cui legislazione nazionale esiga queste indicazioni ma permetta che esse siano fornite dopo il deposito della domanda nazionale. 2) Per ogni designazione vanno, versate, nel termine prescritto, le tasse prescritte. 3) Se il depositante non domanda altri titoli di protezione previsti dall'articolo 43, la designazione significa che la protezione domandata consiste nel rilascio di un brevetto da parte dello Stato designato o per questo Stato. L'articolo 2.ii) non e' applicabile ai fini del presente paragrafo. 4) L'assenza, nella richiesta, del nome dell'inventore e di altri dati concernenti l'inventore non ha conseguenza alcuna negli Stati designati la cui legislazione, pur esigendo queste indicazioni, permette che esse vengano fornite dopo il deposito della domanda nazionale. L'assenza di queste indicazioni in una separata comunicazione non ha conseguenza alcuna negli Stati designati in cui queste indicazioni non sono richieste dalla legislazione nazionale.

Trattato-art. 5

Articolo 5 Descrizione La descrizione deve esporre l'invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo affinche' ogni persona esperta possa attuarla.

Trattato-art. 6

Articolo 6 Rivendicazioni La o le rivendicazioni devono definire l'oggetto per il quale si domanda la protezione. Le rivendicazioni devono essere chiare e concise. Esse devono fondarsi interamente sulla descrizione.

Trattato-art. 7

Articolo 7 Disegni 1) Fatto salvo il paragrafo 2.ii), occorre fornire disegni se essi sono necessari per l'intelligenza dell'invenzione. 2) Se l'invenzione e' tale da poter essere illustrata con disegni, pur non essendo essi necessari per la sua intelligenza: i) il depositante puo' includere tali disegni nella domanda internazionale all'atto del suo deposito; ii) ogni ufficio designato puo' esigere che il depositante fornisca tali disegni nel termine prescritto.

Trattato-art. 8

Articolo 8 Rivendicazione di priorita' 1) La domanda internazionale puo' contenere una dichiarazione, conforme alle prescrizioni del regolamento d'esecuzione, che rivendichi la priorita' di una o piu' domande anteriori depositate in o per ogni Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale. 2-a) Fatto salvo il comma b), le condizioni e gli effetti di ogni rivendicazione di priorita' presentata conformemente al paragrafo 1) sono quelli previsti dall'articolo 4 dell'Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale. b) La domanda internazionale che rivendica la priorita' di una o piu' domande anteriori depositate in o per uno Stato contraente, puo' designare questo Stato. Se la domanda internazionale rivendica la priorita' di una o piu' domande nazionali depositate in o per uno Stato designato o la priorita' di una domanda internazionale che aveva designato un solo Stato, le condizioni e gli effetti prodotti dalla rivendicazione di priorita' in questo Stato sono quelli previsti dalla legislazione nazionale di quest'ultimo.

Trattato-art. 9

Articolo 9 Depositante 1) Ogni persona domiciliata in uno Stato contraente e ogni cittadino di uno Stato contraente possono depositare una domanda internazionale. 2) L'Assemblea puo' decidere di permettere alle persone domiciliate in ogni paese facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale ma non del presente trattato, nonche' ai cittadini di detto paese, di depositare domande internazionali. 3) Le nozioni di domicilio e di nazionalita', nonche' l'applicazione di queste nozioni nei casi in cui vi siano piu' depositanti o i depositanti non siano i medesimi per tutti gli Stati designati, sono definite nel regolamento d'esecuzione.

Trattato-art. 10

Articolo 10 Ufficio ricevente La domanda internazionale deve essere depositata presso l'ufficio ricevente prescritto, che la controlla e la tratta conformemente al presente trattato e al regolamento d'esecuzione.

Trattato-art. 11

Articolo 11 Data del deposito ed effetti della domanda internazionale 1) L'ufficio ricevente riconosce quale data del deposito internazionale la data di ricevimento della domanda internazionale, sempre che esso constati che, all'atto del ricevimento: i) il depositante non e' manifestamente sprovvisto, per motivi di domicilio o di nazionalita', del diritto di depositare una domanda internazionale presso l'ufficio ricevente; ii) la domanda internazionale e' redatta nella lingua prescritta; iii) la domanda internazionale contiene almeno gli elementi seguenti: a) una indicazione secondo la quale e' stata depositata quale domanda internazionale; b) la designazione di almeno uno Stato contraente; c) il nome del depositante, indicate nel modo prescritto; d) una parte che, a prima vista sembri costituire una descrizione; e) una parte che, a prima vista, sembri costituire una o delle rivendicazioni. 2-a) Se l'ufficio ricevente constata che la domanda internazionale non risponde, all'atto del ricevimento, alle condizioni elencate al paragrafo 1), esso invita il depositante, conformemente al regolamento d'esecuzione, a fare la necessaria correzione. b) Se il depositante ottempera a questo invito, conformemente al regolamento d'esecuzione, l'ufficio ricevente riconosce quale data del deposito internazionale, la data di ricevimento della correzione richiesta. 3) Fatto salvo l'articolo 64.4, ogni domanda internazionale rispondente alle condizioni elencate nei punti da i a iii) del paragrafo 1), ed alla quale e' stata riconosciuta una data di deposito internazionale, ha, a decorrere dalla data del deposito internazionale, gli effetti di un deposito nazionale regolare in ciascuno degli Stati designati; questa data va intesa data di deposito effettiva in ciascun Stato designato. 4) Ogni domanda internazionale rispondente alle condizioni elencate nei punti da i) a iii) del paragrafo 1), e' considerata come avente valore di un deposito nazionale regolare ai sensi della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale.

Trattato-art. 12

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