DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1978, n. 273

Type DPR
Publication 1978-05-02
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 14 marzo 1977, n. 73, di ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati; nonche' dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975;

Considerato che, con l'art. 3, ultimo comma, lettera b), della citata legge, il Governo e' stato delegato ad adottare misure assistenziali atte a facilitare lo stabilimento nel territorio nazionale dei cittadini italiani che si avvalgono della facolta' prevista dall'art. 3 del predetto trattato;

Consultata la giunta regionale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la commissione parlamentare prevista dall'art. 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita'; Decreta:

Art. 1

Ai cittadini italiani che si avvalgono della facolta' prevista dall'art. 3 del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73, e' erogato, a seguito del trasferimento nel territorio italiano, un contributo straordinario di lire cinquecentomila per agevolarne lo stabilimento nel territorio nazionale. Il contributo e' corrisposto, su istanza degli interessati, dal prefetto della provincia in cui stabiliscono la loro residenza.

Art. 2

A coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo precedente e che ne facciano richiesta, dichiarando sotto la propria responsabilita' di non disporre nel territorio nazionale di alloggio, e' altresi' corrisposto un sussidio straordinario di lire ottomila giornaliere per un periodo massimo di quarantacinque giorni.

Art. 3

I minori o inabili privi di congiunti in grado di prestare loro gli alimenti sono ospitati in apposite istituzioni assistenziali, con onere a carico del bilancio del Ministero dell'interno per un periodo non superiore ad un anno. Tale assistenza non e' cumulabile con gli interventi di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4

A coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 e che non abbiano diritto a prestazioni da parte di istituti previdenziali, e' concessa assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera gratuita per un periodo non superiore a quarantacinque giorni dalla data del trasferimento. I relativi provvedimenti sono adottati dal prefetto competente, a richiesta degli interessati.

Art. 5

A coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 sono estesi i benefici in materia di collocamento al lavoro e di assegnazione di alloggi popolari, disposti in favore dei profughi e dei rimpatriati con il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e successive integrazioni.

Art. 6

Al personale insegnante non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 248. Il servizio continuativo ivi contemplato e' richiesto alla data del rientro nel territorio nazionale ovvero alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'immissione in ruolo decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data del rientro.

Art. 7

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle provvidenze assistenziali di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 si provvede con lo stanziamento di lire centomilioni da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1978. All'onere di lire centomilioni di cui al precedente comma si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9002 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - COSSIGA - PANDOLFI - PEDINI - SCOTTI - ANSELMI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1978

Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 21

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.